06/03/2019 – TIA: ingiunzione emessa da un Consorzio di comuni

TIA: ingiunzione emessa da un Consorzio di comuni

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

Ad avviso della Corte la sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa. In caso di tariffe approvate da un Consorzio di comuni va esaminata la natura dello stesso e la sussistenza della sua potestà impositiva.

La controversia. La controversia riguarda una ingiunzione di pagamento della TIA notificata sulla base di fatture precedentemente emesse, da una società incaricata del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti ad un Consorzio, fra cui il Comune, nel quale risiede il contribuente.

Il responso dei giudici di 1° e 2° grado. Il giudice di 1° grado ha respinto il ricorso. La Commissione tributaria (CTR) ha respinto l’appello del contribuente.

Il ricorso in Corte di Cassazione. Il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che l’atto impugnato era illegittimo in quanto basato su una tariffa TIA approvata dal Consorzio – non avente natura di ente pubblico e privo di potestà impositiva – anzichè dal Comune, rilevando che il giudice di 2° grado ha motivato la sentenza sostenendo, testualmente “tenuto conto di quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza” e che “non si può non condividere quanto dichiarato dalla parte resistente circa la possibilità da parte del Consorzio di assumere decisioni, essendo composto anche dal Comune in causa”. Tenuto conto di ciò, ad avviso del contribuente-ricorrente la sentenza del giudice di 2° grado è nulla per violazione dell’art. 36D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, assumendo che la CTR è venuta meno al suo dovere di esporre i fatti rilevanti della controversia e i motivi della decisione, essendosi limitata a confermare la pronuncia di primo grado senza illustrare l’iter logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione.

Il responso della Corte di Cassazione. La Corte (sez. V) si è pronunciata con la Sentenza n. 3057 del 1° febbraio 2019, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Motivazione sentenza “per relationem”. La Corte ricorda che la stessa ha ripetutamente affermato che la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio, “mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. civ. n. 21978 del 2018n. 22022 del 2017n. 14786 del 2016). La sentenza impugnata, ad avviso della Corte, è affetta dal vizio denunciato perché la CTR si è limitata a richiamare “quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza”, senza indicare le ragioni della propria adesione alla sentenza della CTP.

La potestà impositiva del Consorzio. La CTR, continua la Corte, ha concluso con un rilievo, del tutto generico, circa il fatto che il Consorzio è composto “anche” dal Comune in causa, che non vale certo a chiarire quale sia la natura di detto Consorzio e quali siano le sue finalità. In particolare, il giudice d’appello non ha esaminato le questioni decisive devolute al suo esame con l’atto di gravame, concernenti la natura di ente pubblico del Consorzio e la sussistenza della sua potestà impositiva (evidentemente desumibili solo dal suo statuto e dagli atti deliberativi con i quali i singoli Comuni hanno deciso di aderirvi e previa valutazione della compatibilità di tali atti con quanto previsto dall’art. 23 Cost., nonché dagli artt. 49 e 22D.Lgs. n. 22 del 1997 e dall’art. 172, lett. c) del TUEL.

Cass. civ. Sez. V, 4 dicembre 2018-1 febbraio 2019, n. 3057

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