06/02/2020 – Compenso legittimo per i membri di una diversa amministrazioni privi di qualifica, nelle commissioni esaminatrici

Compenso legittimo per i membri di una diversa amministrazioni privi di qualifica, nelle commissioni esaminatrici
La Rivista del Sindaco  06/02/2020 
La sezione regionale di controllo Lombardia ha chiarito, con la pronuncia 440/2019, che il compenso ai membri di altra amministrazione privi di qualifica è legittimo. La richiesta del parere derivava da dubbi suscitati dall’articolo 3, legge 56/2019, riguardo al riconoscimento del compenso dipendenti, per gli incarichi di presidente, membro o segretario della commissione esaminatrice, di una amministrazione diversa a quella che ha bandito il concorso pubblico.
Il caso parte dal Sindaco del comune di Appiano Gentile (CO), che ha richiesto ai giudici se:

– l’entrata in vigore della legge 56/2019 presupponesse forzatamente l’adozione del Decreto Ministeriale attuativo

– è possibile riconoscere il compenso (come dal comma 14, articolo 3, legge 56/2019) per l’attività di presidente, membro o segretario di commissione di concorso, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, privi di qualifica dirigenziale, appartenenti ad un’amministrazione diversa da quella che ha emesso il concorso, ovvero se tali incarichi possano rientrare nelle funzioni dell’ufficio ricoperto, come previsto dal principio di omnicomprensività della retribuzione (comma 12, articolo 3, della sopracitata legge)

– la disciplina in oggetto sia applicabile anche alla figura di Segretario Comunale componente di commissioni di concorsi banditi da una diversa amministrazione di quella in cui svolge il suo normale lavoro.

Analizzando gli atti parlamentari della nuova legge, la Corte dei Conti ha dedotto che l’obiettivo della nuova disciplina sia di individuare soluzioni concrete atte a garantire l’efficienza delle amministrazioni pubbliche, migliorare in modo veloce e incisivo l’organizzazione amministrativa, ed incrementare la qualità dei servizi di cui le stesse si occupano. Nello specifico della materia dei concorsi per il reclutamento del personale, in disciplina dell’articolo 3, l’intento della norma è portare ad uno snellimento dello svolgimento delle funzioni, tra le quali la formazione delle commissioni di concorso.
La Corte si è quindi espressa con un parare negativo riguardo il primo quesito, in quanto il decreto attuativo (comma 15, articolo 3) si occupa delle modalità di istituzione e gestione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso e, in sua assenza, la disciplina porta a seguire le disposizioni vigenti riguardo la costituzione delle commissioni esaminatrici.

Per il secondo quesito è stata citata il comma 1 dell’articolo 6, legge 56/2019, in cui si prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell’ordinamento”, legando tali norme all’esecuzione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. Agli incarichi così disciplinati viene attribuito un ruolo funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione, portando a un forte senso di responsabilità per i partecipanti.

Infine, in disciplina generale in materia di incarichi conferibili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si deve considerare il comma 12 dell’articolo 3, legge 56/2019, in cui si stabilisce che gli incarichi di presidente, membro o segretario di commissione esaminatrice si devono considerare conferiti in “ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico”, anche nei casi in cui il concorso sia bandito da una diversa amministrazione. La legge stabilisce che gli incarichi possono essere conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto non intaccando la retribuibilità degli stessi.

Si è stabilito quindi che il compenso per l’attività di presidente, membro o segretario di commissione di concorso spetti anche ai componenti delle commissioni di concorso pubblici, banditi da un’altra amministrazione, e lo stesso vale per la carica di Segretario comunale.

Articolo di Loris Pecchia

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