– l’entrata in vigore della legge 56/2019 presupponesse forzatamente l’adozione del Decreto Ministeriale attuativo
– è possibile riconoscere il compenso (come dal comma 14, articolo 3, legge 56/2019) per l’attività di presidente, membro o segretario di commissione di concorso, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, privi di qualifica dirigenziale, appartenenti ad un’amministrazione diversa da quella che ha emesso il concorso, ovvero se tali incarichi possano rientrare nelle funzioni dell’ufficio ricoperto, come previsto dal principio di omnicomprensività della retribuzione (comma 12, articolo 3, della sopracitata legge)
– la disciplina in oggetto sia applicabile anche alla figura di Segretario Comunale componente di commissioni di concorsi banditi da una diversa amministrazione di quella in cui svolge il suo normale lavoro.
Per il secondo quesito è stata citata il comma 1 dell’articolo 6, legge 56/2019, in cui si prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell’ordinamento”, legando tali norme all’esecuzione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. Agli incarichi così disciplinati viene attribuito un ruolo funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione, portando a un forte senso di responsabilità per i partecipanti.
Infine, in disciplina generale in materia di incarichi conferibili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si deve considerare il comma 12 dell’articolo 3, legge 56/2019, in cui si stabilisce che gli incarichi di presidente, membro o segretario di commissione esaminatrice si devono considerare conferiti in “ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico”, anche nei casi in cui il concorso sia bandito da una diversa amministrazione. La legge stabilisce che gli incarichi possono essere conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto non intaccando la retribuibilità degli stessi.
Si è stabilito quindi che il compenso per l’attività di presidente, membro o segretario di commissione di concorso spetti anche ai componenti delle commissioni di concorso pubblici, banditi da un’altra amministrazione, e lo stesso vale per la carica di Segretario comunale.