05/11/2018 – Escussione della garanzia per anomalia dell’offerta: un nuovo modello di business per le stazioni appaltanti?

Escussione della garanzia per anomalia dell’offerta: un nuovo modello di business per le stazioni appaltanti?

Tar Puglia, Bari, sez. III, 2 novembre 2018, n. 1416

Scritto da Elvis Cavalleri 3 novembre 2018

L’indicazione di un costo per la manodopera incongruente e la conseguente esclusione, legittima l’escussione della garanzia provvisoria?
Per il Tar Puglia, Bari, sez. III, 2 novembre 2018, n. 1416, incredibilmente, la risposta è affermativa. Ma immaginiamo (e speriamo che così sia, non avendo letto il ricorso) che si sia semplicemente attenuto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato…
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, si censura la decisione della Stazione Appaltante di procedere alla escussione della garanzia fideiussoria rilasciata dalla impresa assicuratrice quale cauzione provvisoria per la partecipazione della società ricorrente alla gara in oggetto, malgrado la garanzia prestata avesse perso efficacia in data 25 agosto 2018, come indicato nella polizza e come evidenziato dalla ricorrente con nota del 12 settembre 2018, inoltrata in pari data a mezzo PEC alla Stazione appaltante.
Anche questa censura non è fondata.
Come correttamente opinato dalla difesa la legge di gara ha espressamente richiamato il decreto interministeriale 123 del 2004, in forza del quale la validità della cauzione provvisoria non cessa al decorrere dei 180 giorni dalla sua sottoscrizione, ma solo all’esito della conclusione della gara.
A questo punto, la doglianza formulata dalla ricorrente si risolve in una indebita commistione tra l’istituto della cauzione provvisoria e gli strumenti mediante i quali essa può essere prestata.
La stessa censura attiene poi alla fase di esecuzione del relativo rapporto negoziale con la conseguenza che la scadenza del termine di vigenza della polizza fideiussoria si inquadra nella diversa relazione che viene ad instaurarsi tra la stazione appaltante, quale garantita e beneficiaria della polizza medesima, e la compagnia che si è impegnata a corrispondere al beneficiario l’importo dovuto, entro un termine decorrente dalla sua mera richiesta, rinunciando ad opporre qualsiasi eccezione relativa al rapporto sottostante tra debitore e beneficiario.(cfr. Tar Basilicata, sez. I, sentenza n. 811/2014)“.
Peccato che ai sensi del sesto comma dell’art. 93 “la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario. Nella fase di verifica dell’anomalia non è nemmeno stata formulata la proposta di aggiudicazione, e quindi non vi è nessun aggiudicatario. E non essendovi alcun aggiudicatario (quasi) nessun fatto degli offerenti legittima l’escussione della garanzia provvisoria.

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