05/08/2020 – Videosorveglianza urbana libera negli enti locali

Ma il comune deve aver sottoscritto un patto per la sicurezza
Videosorveglianza urbana libera negli enti locali
di Stefano Manzelli

L’installazione e l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza urbana da parte degli enti locali è considerata attività libera ai sensi del codice delle comunicazioni. Ma solo se il comune ha sottoscritto un patto per la sicurezza urbana integrata finalizzato al contrasto dell’attività predatoria e della criminalità assieme al prefetto.

Lo ha evidenziato l’art. 38, comma 3 del dl 16 luglio 2020, n. 76 contenente misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Negli scorsi anni dopo una serie di contestazioni effettuate ai danni dei comuni alcune prefetture hanno diffuso i pareri del Mise, secondo il quale le reti di videosorveglianza comunale finalizzate sia alla sicurezza urbana che al monitoraggio del traffico, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, sono equiparate ad un servizio di comunicazione ad uso privato, soggetto all’autorizzazione generale, previa dichiarazione di inizio attività, e al pagamento dei relativi contributi.
Successivamente, l’11 marzo 2017, la X commissione del Senato, nel corso della conversione in legge del pacchetto sicurezza Minniti ha espresso un parere ad hoc, invitando la commissione referente a valorizzare l’esigenza che i sistemi di videosorveglianza, installati dalle amministrazioni locali con le finalità di ordine e sicurezza pubblica, siano esonerati dall’obbligo di autorizzazioni, contributi e canoni di concessione. E pochi giorni dopo, il 16 marzo 2017, il Governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del giorno 9/4310-A/23 che lo impegnava a «chiarire la corretta interpretazione della norma a favore degli enti locali ed esonerare quest’ultimi da contributi, oneri e/o canoni di concessione o autorizzazione se questi sono destinati a soddisfare esigenze e/o servizi di ordine e/o sicurezza pubblica e/o urbana e/o a consentire comunicazioni elettroniche inerenti servizi di polizia statali o locali ivi comprese le radiocomunicazioni».
Ciò nonostante, l’11 maggio 2017, il sottosegretario del ministero dello sviluppo economico aveva poi ribadito che nel caso di collegamento via cavo qualunque comune che installi o metta in esercizio una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico ad uso privato deve chiedere un’autorizzazione generale al Mise.
E per conseguire l’autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione di inizio attività con i relativi i contributi. A parere del Mise quindi tutte queste installazioni se realizzate su supporto fisico, ad onde convogliate o in fibra ottica restavano soggette ad autorizzazione generale ai sensi degli artt. 99, 104 e 107 del codice delle comunicazioni elettroniche.
Finalmente con l’art. 38 comma 3 del dl n. 76/2020 viene specificato che «l’installazione e l’esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259». Ma solo se si tratta degli impianti finalizzati alla tutela della sicurezza urbana integrata. Ovvero degli impianti di videosorveglianza preferibilmente condivisi con tutte le forze di polizia che siano stati adeguatamente considerati in un patto per la sicurezza ad hoc sottoscritto tra il sindaco e il prefetto per un miglior contrasto dell’attività predatoria e della criminalità diffusa.

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