04/08/2020 – Concorsi, illegittima l’esclusione per assenza alla prove se l’ente non ha comunicato la data di svolgimento

Concorsi, illegittima l’esclusione per assenza alla prove se l’ente non ha comunicato la data di svolgimento
di Pietro Alessio Palumbo
 
In breve
Per la convocazione alle prove d’esame l’amministrazione si deve attenere alle modalità di comunicazione previste nel bando
Il bando di concorso è in ogni caso un «auto-vincolo» per l’amministrazione. Per cui indipendentemente dal numero di candidati ammessi non è sufficiente la convocazione alla prova con avviso generale sul sito anziché individualmente, qualora l’assenza, per bando stesso, determini l’esclusione dalle procedure concorsuali.
 
In questo caso anzi, ha chiarito il Tar Lazio con la sentenza n. 8231/2020, l’esclusione del concorrente assente alla prova ne viola il «legittimo affidamento» nelle disposizioni del bando del quale con la domanda di partecipazione ha accettato integralmente le clausole che, si badi, sono inderogabili per i concorrenti quanto per la stessa amministrazione che le ha redatte.
 
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza Bis
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13134 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Bu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l’annullamento di:
– Nota MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV – Personale Scolastico, del -OMISSIS-, trasmessa a mezzo email, con la quale è stata rigettata la richiesta del ricorrente di riammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria, indetto con DDG MIUR n. 85 dell’1.2.2018 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 59 del 13/04/2017;
– Provvedimento USR Lazio prot. -OMISSIS-, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, contenente il Calendario delle date per l’estrazione della traccia e lo svolgimento della prova orale nelle classi di concorso AB24 e AB25 e l’elenco dei candidati che avrebbero dovuto svolgere la prova, nella parte in cui si è sostituito illegittimamente alla notifica individuale della convocazione tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione;
– D.D.G. MIUR n. 85 del 1.02.2018 (“Bando”), con cui è stato indetto, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 59 del 13/04/2017, il concorso de quo, nella parte in cui ne è stato illegittimamente attuato l’art. 7, comma 1, non essendo avvenuta la notifica individuale della convocazione tramite posta elettronica;
– Decreto del Direttore Generale del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-, con cui, ai sensi dell’art. 11 del DDG n. 85 del 01/02/2018, sono state approvate, in via aggregata, per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna ed Umbria, le graduatorie generali di merito per le classi di concorso AB24 – AB25 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di I e II grado (inglese);
– Graduatoria generale di merito – Secondaria I e II grado – Ordine scuola: Secondo grado – Regione destinazione: MARCHE – Classe di concorso: AB24- Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese) allegata al Decreto n. 835 del 31.7.2019, di pari data, e parte integrante dello stesso;
– Graduatoria generale di merito – Secondaria I e II grado – Ordine scuola: Primo grado – Regione destinazione: MARCHE – Classe di concorso: AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I Grado (Inglese) allegata al Decreto n. 835 del 31.7.2019, di pari data, e parte integrante dello stesso;
nella parte in cui escludono il docente -OMISSIS- dalle graduatorie generali di merito e confermano l’esclusione del medesimo dalla partecipazione alle prove concorsuali nelle classi di concorso AB24 e AB25;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, in particolare, ove occorrer possa, quali atti pregressi suscettibili di mera eventuale disapplicazione:
e l’ammissione alla procedura concorsuale de quo, già con misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A., anche ai fini della diretta integrazione delle graduatorie di merito approvate, nelle classi di concorso AB24 – Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese) e AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I Grado (Inglese), per la Regione Marche, con effetti utili alla diretta integrazione e modifica delle graduatorie generali di merito impugnate, e, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Silvia Piemonte all’udienza del giorno 22 giugno 2020 tenutasi ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di cui al D.D. MIUR n. 85 del 1° .2.2018.
Il bando prevedeva espressamente all’art. 7 che “Il diario di svolgimento della prova orale con l’indicazione della sede di destinazione dei candidati distribuiti è comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova a mezza di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione”.
Con avviso pubblicato in G.U. n. 30 del 13.04.2018, venivano pubblicate le aggregazioni territoriali, e relativamente alle classi di concorso AB24 e AB25, per le quali il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura, veniva individuato l’ufficio scolastico regionale (USR) del Lazio, come responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento della procedura.
L’USR per il Lazio in data 12.11.2018 provvedeva alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e del calendario delle date con indicazione delle sedi presso le quali avrebbero dovuto recarsi i candidati per sostenere la prova.
Nell’elenco veniva ricompreso anche il dott. -OMISSIS-, convocato in tal modo per le date del -OMISSIS-per sostenere la prova orale.
Tuttavia questi non prendeva visione della pubblicazione sul sito istituzionale e soltanto successivamente all’avvenuto svolgimento delle prove apprendeva che queste si erano già tenute.
1.2 Il ricorrente ha pertanto impugnato i provvedimenti meglio individuati in epigrafe in virtù dei quali è stato escluso dalle graduatorie generali di merito ed è stata confermata l’esclusione dalla partecipazione alle prove concorsuali per le classi di concorso AB24 e AB25, in particolare gravando il provvedimento USR Lazio prot. -OMISSIS-, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, contenente il calendario delle date per l’estrazione della traccia e lo svolgimento della prova orale nelle classi de quibus, nella parte in cui la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione ha sostituito la notifica individuale della convocazione mediante invio all’indirizzo posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si è costituito il Ministero con atto di stile dell’Avvocatura generale dello Stato.
1.3 All’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2019, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di misura cautelare.
Il ricorrente è stato così convocato per lo svolgimento delle prove per la data del -OMISSIS-è stata rettificata la graduatoria impugnata, con l’inserimento con riserva del dott. -OMISSIS-.
1.4 Con memoria del -OMISSIS-il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 22 giugno la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta agli atti e l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova contraria, che, nonostante il dott. -OMISSIS- avesse indicato nella domanda di partecipazione il proprio indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni relative al concorso, la convocazione dell’odierno ricorrente da parte dell’USR per il Lazio per sostenere la prova di concorso è stata fatta unicamente attraverso la pubblicazione del provvedimento prot. -OMISSIS- sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
Diversamente il bando di concorso prevedeva (art. 7) che a ciascun candidato sarebbe stata comunicata dagli USR responsabili della procedura concorsuale, almeno 20 giorni prima, la data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Risulta, pertanto, fondato il primo motivo di ricorso relativo alla illegittimità del provvedimento con cui sono stati convocati i candidati ammessi a sostenere la prova orale e conseguentemente dei successivi provvedimenti indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 7, c. 1, in combinato disposto con l’art. 4, comma 10, del Bando (DDG MIUR n. 85 del 1.2.2018), nella parte in cui la conoscenza del provvedimento da parte dei destinatari è stata affidata esclusivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale e non ad una comunicazione personale.
A rigore più che il provvedimento, illegittimo si configura l’operato dell’Amministrazione nella fase successiva all’adozione del provvedimento di convocazione per le prove orali.
L’atto di convocazione dei candidati con indicazione delle date in cui presentarsi per sostenere la prova concorsuale si configura quale atto limitativo della sfera giuridica dei privati nella parte in cui determina la decadenza dal diritto di sostenere la prova concorsuale nel caso in cui il candidato non si presenti nel luogo e per la data indicati.
Tali atti ai sensi dell’art. 21 bis della legge 241 del 1990 acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario “con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”.
Per quanto in tal caso, trattandosi di procedura concorsuale con sicuramente un elevato numero di destinatari, l’Amministrazione avrebbe potuto prevedere forme di pubblicità più idonee e diverse dalla comunicazione personale, essa tuttavia nel bando ha chiaramente stabilito che i candidati avrebbero ricevuto una comunicazione ad personam (mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di presentazione della domanda). Pertanto non avendo provveduto in tal modo, nessuna efficacia limitativa, vale a dire in termini di decadenza dal diritto di sostenere la prova orale, poteva esplicarsi nei confronti dell’odierno ricorrente.
L’Amministrazione avrebbe dovuto, nel rispetto dell’auto-vincolo che essa stessa si era data nel bando di concorso, provvedere alla comunicazione personale nei confronti di ciascun candidato, non potendo unilateralmente modificare le modalità di comunicazione con i candidati una volta che il “rapporto procedimentale” relativo alle modalità di svolgimento del concorso si era venuto a costituire.
Invece l’Amministrazione ha inopinatamente utilizzato altre forme di comunicazione, quali la pubblicazione sul sito istituzionale, che richiedono l’adempimento di un onere di consultazione da parte dei destinatari, i quali pertanto devono essere previamente resi edotti che un tale onere ricade su di loro.
Le suesposte considerazioni portano a ritenere fondato anche il vizio di legittimità per violazione del principio di affidamento (secondo motivo di impugnazione) atteso che a fronte di una previsione esplicita del bando sulle modalità di convocazione mediante posta elettronica, l’Amministrazione ha generato nel candidato il legittimo affidamento che almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova questi avrebbe ricevuto una comunicazione sull’indirizzo di posta debitamente indicato nella domanda.
Il che non è stato, avendo invece l’Amministrazione provveduto diversamente a convocare i candidati con un avviso pubblico sul sito istituzione e precludendo successivamente all’odierno ricorrente, ignaro di tale avviso, di sostenere la prova concorsuale, se non dopo la proposizione del presente ricorso e la concessione della misura cautelare.
Tanto conduce all’accoglimento del ricorso nei termini in cui gli atti impugnati hanno escluso o dato per presupposto l’esclusione del ricorrente dalla prova concorsuale. Dall’accoglimento discende ulteriormente che deve essere riconosciuto il carattere definitivo dell’esito della prova sostenuta dal ricorrente, a seguito della misura cautelare, e l’inserimento definitivo in graduatoria.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il MIUR al pagamento, delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 (mille e cinquecento), oltre accessori come per legge se dovuti e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati (collegati da remoto):
Giuseppe Sapone – Presidente
Emiliano Raganella – Consigliere
Silvia Piemonte – Referendario, Estensore

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