05/08/2020 – Per la Cassazione è insindacabile la scelta unilaterale del datore di lavoro di non erogare i buoni pasto

Per la Cassazione è insindacabile la scelta unilaterale del datore di lavoro di non erogare i buoni pasto
V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 5/8/2020)
 
 
La questione che ha visto i sindacati opporsi alle amministrazioni pubbliche che non hanno erogato i buoni pasto ai dipendenti in smart working durante il Coronavirus, a fronte delle disposizioni recate dal d.l. 18/2020, è stata risolta dal Tribunale di Venezia (sentenza n. 1069/2020) negando ai dipendenti richiedenti l’obbligo della loro erogazione. I giudici del lavoro veneziani, hanno anche precisato come, la mancata corresponsione dei buoni pasto non doveva essere oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali. Con l’ordinanza n. 16135 del 28 luglio 2020 la Cassazione è di nuovo intervenuta sull’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti, precisando che l’assegnazione degli stessi è di competenza esclusiva del datore di lavoro, ben potendo legittimamente scegliere quest’ultimo, in via unilaterale, di non erogarli più, con conseguente rigetto delle doglianze di un dipendente che aveva reclamato l’illegittima decisione del datore di lavoro di non corrisponderli più.

Prima di affrontare la questione dei buoni pasto ai dipendenti pubblici, essendo la sentenza dei giudici di legittimità rivolta ai dipendenti privati, è necessario verificare se esistano o meno, le medesime condizioni anche per gli Enti locali. 

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