05/08/2020 – Pago P.A.

Pago P.A.
Si chiede un chiarimento in tema di pago pa. Questo Comune deve procedere ad effettuare un pagamento presso una società pubblica per spese d’istruttoria relative ad una pratica. L’importo verrà regolarmente fatturato. La società ha indicato come modalità operativa, il pagamento per il tramite del canale Pago Pa. Il comune d’altro canto opera per il tramite del Tesoriere Comunale emettendo per i pagamenti i mandati per il tramite del sistema Siope . Come comportarsi nel caso in questione? E’ corretta la richiesta della Società (e quindi in qualche maniera il pagamento dev’essere effettuato anticipatamente tramite Pago Pa) o, posto anche il fatto che, se per l’operazione in questione viene emessa regolare fattura, la stessa va pagata nelle modalità “tradizionali” (mandato di pagamento con bonifico sul conto indicato dal beneficiario), così da permettere anche la chiusura della stessa nella Piattaforma certificazione crediti?
a cura di Angelina Iannaccone
 
Come noto, il cd. sistema “PagoPA” costituisce il sistema nazionale, diretto a consentire l’effettuazione di pagamenti, in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Costituisce, a ben vedere, una piattaforma standardizzata di pagamento e non un sito ove effettuare i pagamenti.
Il quesito in esame pone un peculiare problema. Precisamente, si chiede di sapere se sia corretta la richiesta, avanzata da una società pubblica nei riguardi di un Comune, di effettuare un pagamento in suo favore, non mediante le tradizionali modalità (mandato di pagamento, con bonifico sul conto indicato dal beneficiario), ma attraverso il sistema PagoPA. Il Comune, in base all’avanzato quesito, risulta debitore per “spese di istruttoria”, connesse ad una procedura amministrativa interessante le due Pubbliche Amministrazioni.
In buona sostanza, il tema posto dal quesito è il seguente: è legittimo che il Comune effettui il dovuto pagamento in favore della società pubblica mediante il sistema PagoPA?
Al fine di poter dar luogo ad una corretta risposta, occorre, primariamente, verificare la normativa in esame.
Allora, l’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, disciplina l’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche e stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, cioè i soggetti indicati al precedente art. 2, comma 2°, “sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico”. E’ importante analizzare il dato letterale, ponendo attenzione all’obbligo posto a carico delle Pubbliche Amministrazioni. Orbene, queste, come individuate dal richiamato art. 2, comma 2°, risultano essere le seguenti: – tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; – le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; – le Regioni; – le Province; – i Comuni; – le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; – le istituzioni universitarie; – gli Istituti autonomi case popolari; – le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; – tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; – le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; – l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); – le Agenzie pubbliche in attesa di riforma; – il CONI, fino alla revisione organica della disciplina di settore. Orbene, oltre queste Autorità Pubbliche, espressamente previste dall’art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale ne contempla anche altre: – le autorità di sistema portuale; – le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; – i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; – le società a controllo pubblico.
Quindi, il sistema PagoPA si applica all’intero “universo” della Pubblica Amministrazione, senza alcuna eccezione. E’ ben facile, allora, affermare che l’universalità dei destinatari pubblici evidenzia la volontà del Legislatore di dare massima diffusione al sistema.
Massima diffusione, che trova il suo chiaro punto di conferma nella prescrizione normativa, evidenziata in grassetto: tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate “ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico”. Accettare i “pagamenti spettanti a qualsiasi titolo”, cioè senza dar luogo ad alcuna differenziazione non solo in tema di causale di origine dei pagamenti, ma anche fra i soggetti, che effettuano i pagamenti.
Invero, l’elemento letterale risulta confermato dall’interpretazione teleologica. Infatti, non avrebbe alcun senso limitare l’applicazione del sistema ai soli soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche e non estenderlo anche ai pagamenti fra Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto, è ben possibile affermare che la richiesta della società pubblica è corretta e legittima: il pagamento può essere, senza alcun problema, effettuato dal Comune in favore della società pubblica, utilizzando il sistema PagoPA.
Invero, occorre ricordare che il recentissimo “decreto semplificazioni” ha differito l’obbligo di avvalersi del sistema PagoPA. Precisamente, l’art. 24, comma 2°, lettera “a”, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha modificato l’art. 65D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, il cui contenuto risulta essere il seguente: “L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2°, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021″. Ovviamente, il differimento interessa i soli “Prestatori di Servizi di Pagamento” (PSP), cioè le banche, le poste, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento.

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