05/08/2020 – Ancora errori della Corte dei conti sulle norme relative alle assunzioni. Le indicazioni sbagliate sul valore medio pro-capite

Ancora errori della Corte dei conti sulle norme relative alle assunzioni. Le indicazioni sbagliate sul valore medio pro-capite
 
L’applicazione corretta e completa del combinato disposto dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del DM 17.3.2020 non avverrà mai, finchè gli interpreti non avranno accettato che il sistema è completamente cambiato rispetto al passato.
E’ una questione prevalentemente psicologica, prima ancora che di approfondimento giuridico.
E’ il turno adesso della Sezione Lombardia a portare confusione, col parere 95/2020, secondo il quale “Per la determinazione del “ valore medio pro-capite” occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O.“.
Dunque, allo scopo di comprendere quale sia il valore medio in base al quale il valore assoluto del trattamento accessorio dei comuni può crescere o diminuire a seconda del numero dei dipendenti in servizio (con la precisazione che non può scendere sotto il livello del 2016), secondo la Sezione Lombardia “L’interpretazione letterale dell’art 33 del D.L.34/2019 … non consente una scissione tra le due componenti”, ma occorre determinare il valore medio dopo aver sommato tra loro il valore del fondo della contrattazione decentrata ed il valore del o dei capitolo di bilancio che finanziano le retribuzioni di posizione e risultato dei funzionari incaricati nell’area delle Posizioni Organizzative.
La previsione contenuta nell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, indubbiamente si presta a duplici letture, perchè non certo scritta in modo lineare. La norma dispone: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
Ora, sulla base di questa previsione, affermare, come la Sezione Lombardia, che l’interpretazione letterale induce alla somma delle due diverse componenti del trattamento accessorio (che per altro è composto anche dagli straordinari e da altre indennità finanziate dal bilancio…) sia l’unica possibile non è certo condivisibile, nè sul piano grammaticale nè, conseguentemente, su quello giuridico.
La congiunzione “nonchè” può, infatti, avere valore non congiuntivo, ma partitivo. La disposizione può certamente essere nel senso di portare a determinare un valore medio pro-capite del fondo della contrattazione integrativa, da una parte; noncè, dall’altra parte, un autonomo ulteriore valore medio medi pro-capite, connesso alle P.O.
E quest’ultima appare di gran lunga la soluzione, opposta a quella indicata dalla Sezione Lombardia, da preferire.
In primo luogo, perchè in tal modo si evita di mischiare tra loro ordini di grandezze finanziarie finanziate da voci diverse ed inconciliabili del bilancio.
Ma, soprattutto, perchè combinando le due componenti, i conti non possono tornare.
Vediamo con un esempio.
 
Fondo
900
 
Tot accessorio
Commento
FondoPO
60
 
960
 
Dipendenti
60
 
 
 
PO
6
 
 
 
 
 
 
 
 
Media tutti dipendenti comprese PO
 
 
960/60=
16
 
 
Media secondo le indicazioni della Sez. Lombardia
Incidenza PO:
 
 
 
60/60=
1
 
 
Sulla media di 16, le risorse per P= incidono per 1, cioè per il 6,25%
Media senza PO=
15
 
Il valore medio pro-capite senza contare il fondo delle PO sarebbe 15.
 
 
 
 
 
Riduzione di 1 dipendente non PO
 
Si ponga che i dipendenti si riducano da 60 a 59
Fondo=960-16=
 
944
Nuovo importo totale del trattamento accessorio
Dipendenti
 
59
 
 
PO
 
6
 
Le PO restano 6
Media tutti dipendenti comprese PO
 
 
944/59
 
 
16
La media resta 16. Apparentemente tutto va bene
Fondo PO
 
 
 60
Non si ha ragione per ridurre il capitolo di bilancio che finanzia le PO, se a cessare è un dipendente che non ha tale incarico. Si collegherebbe l’ammontare del fondo automaticamente al diminuire o crescere del personale in servizio.
Incidenza PO:
60/59=
 1,02
Come si nota, se il fondo delle PO resta fermo, la sua incidenza sul valore medio pro-capite di 16 passa da 1 a 1,02, cioè il 6,38%. Si determina, quindi, uno squilibrio rispetto alla situazione iniziale: il peso del capitolo di bilancio che finanzia le PO, rispetto al totale del trattamento accessorio aumenta. Simmetricamente, si deve dedurre, allora, che il peso del fondo della contrattazione decentrata diminuisca. Se, dunque, esso viene costituito esattamente allo stesso modo, finirà per ridursi più che proporzionalmente rispetto al dipendente cessato, Cioè, non diminuirà di 15, ma di qualcosa di più.
Incidenza media PO su 59 dipendenti:
 
1,02*59=
 
 
60
 
Tot. Trattamento accessorio meno incidenza media PO su 59 dipendenti= 944-60=    884,00
Il valore del fondo della contrattazione decentrata va a 884. Proviamo a dividerlo per il numero dei dipendenti rimasti in servizio, 59.
884,00
diviso
59
14,98
Si dimostra quel che si affermava prima. L’aumento dell’incidenza del valore del capitolo di bilancio che finanzia le PO sul totale del trattamento accessorio implica la riduzione del valore medio relativo del fondo della contrattazione decentrata. In sostanza, il fondo della contrattazione decentrata, se, come appare corretto, il valore del trattamento economico delle PO resta invariato, finisce per finanziarlo in quota parte, in modo automatico, in violazione delle previsioni contrattuali. Quindi, in parte sia pur piccola, ciascun dipendente non PO finanzia le retribuzioni delle PO.

Per evitare queste conseguenze, non si può far altro che tenere separati i due valori medi.Afferma la Sezione Lombardia che, però, ciò sarebbe inutile: “D’altra parte anche sotto un profilo logico e pragmatico non sarebbe di nessuna utilità considerare in maniera distinta le risorse delle P.O. per determinare un valore medio delle stesse non solo per la diversificazione notevole dei valori che possono interessare le posizioni organizzative, ma soprattutto perché in caso di costituzione di nuove posizioni organizzative la norma non consentirebbe una variazione in aumento del suddetto valore medio”.

Qui si ha la dimostrazione che ancora il nuovo sistema non è stato compreso. E’ evidente che il valore medio riferito alle PO in caso di costituzione di nuove PO non può aumentare. Ma, se un ente abbia, poniamo 5 PO, con un fondo complessivo di bilancio che le finanzia pari a 100, se ricava il valore medio pro capite delle PO, esso sarà pari a 20. Perchè il valore medio non vari in aumento, nel caso di istituzione di una nuova PO, basta limitarsi ad incrementare il fondo di bilancio di 20. Infatti, 120/6= 20.

La norma non si limita più a fissare tetti alla spesa. Il vero effetto dirompente è quello di consentire anche incrementi in valore assoluto della spesa di personale, se sostenibili sul piano finanziario.

E’ appunto l’effetto del combinato disposto dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del DM 17.3.2020.

Qualsiasi ente, anche quelli della fascia intermedia, possono incrementare il valore assoluto della spesa di personale, se proporzionalmente assicurino anche una crescita delle entrate alle quali la spesa di personale si rapporta. Gli enti virtuosi della prima fascia possono, per di più, peggiorare il rapporto spesa/entrate, al solo scopo di assumere dipendenti a tempo indeterminato. Ma, possono benissimo far lievitare la spesa di personale in valore assoluto, senza intaccare il tetto massimo corrispondente alla media 2011-2013 o 2008 se con meno di 1000 abitanti, laddove le entrate aumentino così da lasciare inalterato il rapporto. E, quindi, così finanziare la costituzione della nuova PO, aumentando il fondo di bilancio, lasciando invariato però il valore medio pro-capite.

Finchè non saranno introiettati, si ribadisce, anche psicologicamente, forzando le facili abitudini al sistema antecedente, si resterà ancorati ad interpretazioni erronee sul piano logico, matematico e alla fine anche giuridico.

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