05/08/2019 – Sblocca cantieri, pubblicato il decreto con le disposizioni urgenti antimafia

Sblocca cantieri, pubblicato il decreto con le disposizioni urgenti antimafia

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
L’art. 4-ter, comma 9, del D.L. “sblocca cantieri” n. 32 del 2019 prevede che per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, demandando ad un apposito decreto l’individuazione delle speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme contenute nel relativo Codice, approvato col D.Lgs. n. 159 del 2011.
Norme specifiche sono poi previste dai commi da 52 a 56 della L. n. 190 del 2012, che trattano della comunicazione e della informazione antimafia, da acquisire attraverso la consultazione di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso ogni Prefettura. Le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi sono state indicate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Per le comunità colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l’art. 30D.L. n. 189 del 2016 ha istituito nell’ambito del Ministero dell’interno una apposita Struttura di missione, competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia e gestire un apposito elenco in cui devono iscriversi gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione pubblica e privata.
Le semplificazioni
Col decreto del 15 luglio il Ministro dell’Interno affida al Prefetto di L’Aquila il compito esclusivo di eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli artt. 84 ss. del Codice antimafia in favore degli operatori economici interessati alla realizzazione di lavori, servizi e forniture connessi alla completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso.
In tale veste, al Prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso e accertamento delegati dal Ministro dell’Interno ai sensi del D.L. n. 629 del 1982, che contiene le misure per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, nonché quelli di cui all’art. 93 del Codice antimafia, ossia i poteri di accesso e accertamento nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, all’esito dei quali può emettere l’informazione interdittiva.
Il D.M. poi semplifica gli impegni degli operatori economici che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture oppure nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6, D.L. n. 189 del 2016, per i quali l’iscrizione “tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia”.
Altra semplificazione è che il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.
Qualora dalla consultazione della BDNA emerga la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto il Prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti, sulla cui base rilascia la comunicazione liberatoria o interdittiva.
Il procedimento
Il rilascio dell’informazione antimafia si svolge secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima, finalizzata all’emissione di una liberatoria provvisoria; la seconda, finalizzata all’emissione del provvedimento conclusivo.
La liberatoria provvisoria viene rilasciata immediatamente dopo la consultazione della BDNA se non emergono situazioni di criticità e consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti ovvero rilasciare o consentire licenze, autorizzazioni, iscrizioni sotto condizione risolutiva.
Qualora dai primi accertamenti emergano risultanze negative, il Prefetto avvia i necessari approfondimenti volti a verificare l’attualità delle iscrizioni e accertare i tentativi di infiltrazione mafiosa. All’esito dell’attività rilascia l’informazione antimafia liberatoria ove non risulti confermata l’attualità delle iscrizioni rilevate e non emergano tentativi di infiltrazione, ovvero emette l’informazione antimafia interdittiva ove invece risulti confermata.
Ai fini dell’istruttoria, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) fornisce al Prefetto, entro il termine di dieci giorni dall’avvio, le risultanze dei propri atti, incluso l’esito delle interrogazioni alla banca dati SIRAC e al Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI). Dieci giorni hanno invece i Prefetti di altre Province per effettuare gli eventuali accertamenti di loro competenza.
Il Prefetto e il Commissario straordinario possono prevedere, mediante la stipula di appositi protocolli d’intesa, ulteriori e più specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale. Dette intese devono individuare le risorse economiche da destinare al finanziamento delle attività ivi previste.

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