05/07/2016 – Diniego di autotutela: quale tutela giurisdizionale?

Diniego di autotutela: quale tutela giurisdizionale?

TAR Puglia-Lecce, Sez. I – Sentenza 29 giugno 2016, n. 1059

a cura dell’Avv. Francesca Palazzi

La vicenda

È oggetto di contestazione il provvedimento con cui il Comune ha negato l’annullamento in autotutela di una autorizzazione commerciale per la quale erano ormai scaduti i termini di impugnazione.

La pronuncia

Il TAR Puglia, con la sentenza n. 1059 del 2016, respinge il ricorso, richiamando in premessa l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il soggetto che non abbia tempestivamente impugnato un atto lesivo non può essere rimesso surrettiziamente in termini mediante il sollecito del potere di autotutela dell’amministrazione e la successiva impugnazione dell’eventuale diniego. Diversamente, con la richiesta di un intervento in autotutela si finirebbe per eludere il sistema dei termini decadenziali e l’esigenza di una celere definizione della lite. Nel caso di specie, tuttavia, poiché l’amministrazione ha adottato un atto confermativo ma a carattere rinnovatorio, ciò ha comportato la riapertura dei termini per la proposizione del ricorso. Nondimeno, le censure avanzate non sono state ritenute dal collegio convincenti.

Ricorso giurisdizionale contro il diniego di annullamento in autotutela

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Sentenza 29 giugno 2016, n. 1059

1. Ricorso giurisdizionale – autorizzazione al commercio – decorrenza dei termini di impugnazione – richiesta di annullamento in autotutela – diniego – ricorso – inammissibilita’ 

2. Atti e provvedimenti amministrativi – autorizzazione al commercio – istanza di annullamento in autotutela – diniego – nuova istruttoria – atto confermativo di carattere rinnovatorio – fattispecie

1. Il soggetto che non abbia tempestivamente impugnato un atto lesivo non può essere rimesso surrettiziamente in termini mediante il sollecito del potere di autotutela dell’amministrazione e la successiva impugnazione dell’eventuale diniego (T.A.R. Marche, sez. I, 10 giugno 2011, n. 453). Diversamente, con la richiesta di un intervento in autotutela si finirebbe per eludere il sistema dei termini decadenziali e l’esigenza di una celere definizione della lite (in termini Consiglio di Stato, Sez. IV n. 2554 del 4 maggio 2010).

2. Nel diniego di autotutela non è ravvisabile alcun aspetto di autonoma lesività laddove tale atto difetti di una complessiva rivalutazione delle posizioni coinvolte nel procedimento, con la conseguenza che, in siffatte ipotesi, il diniego di autotutela deve ritenersi (normalmente) un atto meramente confermativo che, per principio consolidato, non è impugnabile perché altrimenti verrebbero surrettiziamente riaperti (a seguito dell’istanza dell’interessato) i termini per l’impugnativa di atti oramai inoppugnabili (Consiglio di Stato, Sez. IV n. 822 del 7 febbraio 2011; cfr., anche, Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 2011, n. 2842; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 10 marzo 2003,, n. 1097). Da ciò deriva che, qualora il diniego relativo ad una istanza di autotutela costituisca l’esito non già di un procedimento finalizzato ad una nuova o diversa valutazione degli interessi in gioco ma, piuttosto, di un procedimento di autotutela conclusosi nel senso di mantenere fermo l’originario provvedimento, senza sostituirlo, il diniego stesso deve essere qualificato alla stregua di atto di mera conferma privo di autonomia, come tale inidoneo a riaprire i termini decadenziali di impugnazione degli atti amministrativi (Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1880; in senso conforme, Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2373). Tuttavia, qualora l’Amministrazione adotti invece un atto di identico contenuto dispositivo di altro precedente ma arricchito da una puntuale istruttoria e da una adeguata motivazione prima inesistente, si è in presenza di un atto confermativo, a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica, idoneo in quanto tale a riaprire i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1° giugno 2011, n. 4989).

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