05/06/2019 – Il Presidente della Commissione deve essere interno !

Il Presidente della Commissione deve essere interno !

Scritto da Roberto Donati – 4 Giugno 2019
Nelle more dell’entrata in vigore dell’Albo dei Commissari si applica l’articolo 216 comma 12 del Codice  e pertanto , secondo  giurisprudenza consolidata , il Presidente della Commissione Giudicatrice deve essere interno alla stazione appaltante!.
Viene alla decisione l’appello avverso sentenza Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione prima, n. 58/2019, con la quale era stato accolto ricorso incentrato sulla illegittimità della nomina di un Presidente di Commissione esterno alla stazione appaltante, nonostante le indicazioni fornite da apposita circolare Ministeriale.
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado , respingendo l’appello.
Dopo aver ribadito la validità dell’articolo 216 comma 12 del Codice , la sentenza di sofferma  sulla circolare n. 21625 del 23 novembre 2016 adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ,secondo la quale,  per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “il Presidente è di norma il dirigente amministrativo o altro dirigente della Stazione Appaltante”.
Secondo il Consiglio di Stato la previsione della Circolare è più restrittiva rispetto a quanto previsto dall’art. 84, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006, secondo cui: “la Commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali”, perché dispone che il dirigente amministrativo della stazione appaltante possa essere sostituito solo da un altro dirigente e non da un funzionario incaricato di funzioni apicali della stessa amministrazione.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “Il Presidente deve essere interno alla stazione appaltante. La norma, che intende realizzare la duplice finalità di contenere la spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura, introduce una regola che non ammette eccezioni”(cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2018, n. 2257).
Avendo accertato che il soggetto nominato come presidente della commissione, all’epoca della nomina stessa, non era né dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, né rivestiva la qualifica dirigenziale, essendo un mero collaboratore esterno, l’appello viene respinto .
Da segnalare come questa sentenza, con l’esplicito richiamo all’articolo 84 del D.Lgs 163/2006 , rafforzi la  lettura della giurisprudenza prevalente, orientata su una posizione per cui , non essendo ancora istituito l’Albo nazionale dei Commissari di gara, trova ancora applicazione l’art. 84, comma  del  D. Lgs. n. 163/2006  (vedasi TAR Molise sez. I 6/3/2018 n. 122 , TAR Lazio, Roma sez. I- quater n. 10034/2017- Consiglio di Stato Sezione V n.4959 del  20/08/2018  ; TAR Lazio Roma, Sez. II, 15 maggio 2017, n. 5780 ; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 6 dicembre 2016, n. 3165; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 19 dicembre 2016, n. 1757).
Ancora una volta  cioè i giudici amministrativi attestano una situazione di “reviviscenza” del D.Lgs 163/2006 ( nonostante l’esplicita abrogazione da parte del nuovo Codice ) e questo basta per comprendere come l’incertezza regni ormai sempre più diffusa…

 

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