05/04/2020 – Il protocollo dei privilegi. Ma la Corte dei conti è d’accordo?

Il protocollo dei privilegi. Ma la Corte dei conti è d’accordo?
di Luigi Oliveri
 
La Funzione Pubblica nel corso di questa crisi sta mostrando un notevole attivismo, tra direttive, Faq e circolari varie.
Da ultimo, è stato il turno del “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sottoscritto con i sindacati il 3 aprile 2020.
Particolarmente rilevante appare il punto 2, che chiarisce anche ai più ostinati nel ritenere che gli uffici debbano essere “presidiati” anche senza nessuna effettiva necessità della presenza dei dipendenti, quale sia il modo obbligato di organizzare lo smart working.
 
Il vero elemento dolente del protocollo sottoscritto da Palazzo Vidoni è il punto 5: “in linea con quanto recato dalla richiamata circolare n. 2/2020, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni, fermo restando l’eventuale ricorso alle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro. Le amministrazioni ricorrono motivatamente all’esenzione dal servizio così come previsto dall’articolo 87, comma 3, del decreto legge n. 18/2020, al fine di salvaguardare la retribuzione complessiva di quei lavoratori costretti ad assentarsi per evenienze strettamente correlate all’eccezionalità della pandemia da Covid-19”.
Il protocollo, in questo caso, aggiunge due elementi che nelle norme vigenti e in particolare nell’articolo 87 del d.l. 18/2020 (in attesa ancora di conversione; magari con la legge di conversione questi elementi saranno introdotti) non esistono.
Partiamo dalle ferie… 
 
Palazzo Vidoni, di intesa con i sindacati, nel protocollo praticamente modifica la legge e istituisce il concetto non solo di “ferie pregresse”, espresso nell’articolo 87, ma di ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019.
Sembra, senza ombra di dubbio, una toppa a posteriori alla circolare. Ma, appare davvero una toppa poco utile. Infatti, la domanda che resta in piedi è: come potrebbero delle ferie “pregresse” non essere anche “maturate”? Cosa aggiunge, quindi, il protocollo alla legge?
Poco. Se non l’obiettivo estremamente discutibile di offrire ai sindacati un’arma per entrare in conflittualità con le amministrazioni…
Ma, la parte meno meditata del punto 5 del protocollo di intesa è quella finale, ove Funzione Pubblica e sindacati concordano sulla pretesa che i lavoratori esonerati dal servizio mantengano la retribuzione complessiva, cioè il 100%, senza nessuna conseguenza dovuta alla mancata prestazione lavorativa.
Anche in questo caso, il protocollo aggiunge un elemento che nell’articolo 87 del d.l. 18/2020 manca del tutto: la connessione tra esonero e la circostanza che i dipendenti esonerati siano “costretti ad assentarsi per evenienze strettamente correlate all’eccezionalità della pandemia da Covid-19”.
 
No. I dipendenti costretti ad assentarsi, alla luce dell’articolo 19, comma 3, del d.l. 9/2020, sono quelli che lavorino in enti che siano stati totalmente chiusi, per effetto di provvedimenti eccezionali dell’Autorità.
Il dipendente esonerato, al contrario, lavora in un ente che non è per nulla “chiuso”, nel quale gli altri dipendenti lavorano in smart working o anche in presenza.
L’esonero non deriva affatto da una costrizione o imposizione connessa all’emergenza Covid, bensì da scelte organizzative o caratteristiche delle mansioni svolte, risultanti non utili al datore, né per il lavoro in presenza, né per il lavoro agile.
Il protocollo tra Funzione Pubblica (che già con la circolare 2 sostiene la possibilità del trattamento economico al 100% per gli esonerati) e sindacati va contro ogni logica contrattuale ed aziendale.
Ma, in ogni caso: la Funzione Pubblica ha fatto passare la circolare 2/2020 e, soprattutto, questo protocollo con i sindacati al vaglio della Corte dei conti? Qualcuno ha acquisito, cioè, dalla magistratura contabile il bene stare ad una spesa pubblica senza alcuna penalizzazione per attività lavorative non prestate? Pensa, la Funzione Pubblica, che bastino alla procura contabile una circolare ed un protocollo per non attivare in futuro azioni di responsabilità erariale impietose nei confronti di chi pensi che la “motivazione” dell’esonero sia la “costrizione” di cui parla questo protocollo?”

 

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