05/03/2017 – Il segretario comunale dice che non si può fare, gli amministratori gli tolgono l’incarico e lo danno al 110 nominato dal Sindaco. Ovviamente fanno ciò che il segretario aveva detto di non fare . La corte dei conti condanna sindaco e il “110”

Il segretario comunale dice che non si può fare, gli amministratori gli tolgono l’incarico e lo danno al 110 nominato dal Sindaco. Ovviamente fanno ciò che il segretario aveva detto di non fare . La corte dei conti condanna sindaco e il “110”.

“Orbene i soggetti convenuti avrebbero potuto o seguire l’orientamento indicato oppure investire della questione in via prudenziale, in un’ottica di doverosa collaborazione istituzionale, la Sezione di Controllo della Regione Toscana.

Diversamente opinando e disattendendo il suddetto parere e provvedendo alla costituzione di un diverso assetto delle competenze (revocando le competenze al segretario comunale sul detto oggetto) hanno posto in essere un comportamento ascrivibile ex ante alla colpa con previsione e senza dubbio sussumibile nella categoria della colpa grave vista la grave negligenza, provvedendo al rimborso totale  delle spese di viaggio.

Il comportamento appare particolarmente censurabile in quanto i soggetti convenuti erano stati edotti della soluzione interpretativa adottata – sulla specifica questione – dal magistrato contabile (nota del 6 marzo 2012 dell’allora segretario comunale di Lari, dott. Rossetti al sindaco Mirko Terreni e successiva mail del 9 maggio 2012 dove il segretario comunale evidenziava le motivazioni che gli impedivano di liquidare indennità e rimborsi di spese di viaggio).

Ambedue i convenuti, il sindaco Terreni, in quale capo dell’ Amministrazione comunale ed il dott. Orazzini, scelto con nomina diretta da parte del sindaco Terreni, ai sensi dell’ art. 110 T.U.E.L., e titolare delle competenze in materia delle funzioni di Servizio Affari Generali, sono responsabili in ugual misura del danno che va quantificato nella misura del 50% richiesto dalla Procura contabile…”

 

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