05/02/2019 – Processo tributario: solo il sindaco può rappresentare il Comune

Processo tributario: solo il sindaco può rappresentare il Comune

Cassazione civile, sez. V, sentenza 30/10/2018 n° 27579

Di Lucia Morciano – Maurizio Villani – Pubblicato il 04/02/2019

 

Spetta solo al sindaco il potere di rappresentare il Comune nel processo tributario, come ricorrente o parte resistente; pertanto, i dirigenti comunali non hanno alcun potere di agire o di resistere in giudizio in mancanza di un’espressa previsione contenuta nello statuto comunale o, in alternativa, nel regolamento dell’ente, ma solo se lo statuto contenga un rinvio espresso alla norma regolamentare.

E’ questo il principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 27579 depositata il 30 ottobre 2018.

 

Nel caso di specie, il Comune di T. appellava la sentenza della CTP che aveva disapplicato la delibera di determinazione delle tariffe TARSU e, quindi, annullata l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di T. Inoltre, il giudice di prime cure, ordinava all’ente locale di applicare la tariffa in ragione del costo di smaltimento dei rifiuti,come determinato per l’anno 2001.

La CTR dichiarava inammissibile il gravame del Comune di T. e affermava che, il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi all’annullamento dell’ingiunzione di pagamento, non potendosi sostituire all’ente impositore nella determinazione della tariffa.

Avverso predetta sentenza il Comune di T. proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, a tal proposito, ha chiarito nuovamente la questione sulla rappresentanza dell’ente locale nel processo tributario.

Nella motivazione della sentenza, la Suprema Corte ha messo in evidenza , in primo luogo, come nel caso di specie, il Comune di T. al comma 3 dell’art. 22 dello suo statuto prevede che “Il sindaco ha la rappresentanza politico istituzionale dell’ente. In tale veste può esprimere valutazioni di opportunità a promuovere o resistere alle liti in quei giudizi che coinvolgono interessi generali dell’Ente. In ogni altro procedimento la rappresentanza processuale dell’ente è conferita al Dirigente pro tempore degli AA.LL, il quale acquisito il parere del dirigente della Direzione ha curato l’attività amministrativa sfociata in controversia, provvede a sottoscrivere il mandato previa adozione  degli atti amministrativi presupposti”.

Successivamente, il Supremo Consesso, in conformità ai suoi ultimi precedenti giurisprudenziali, ha ribadito che, qualora sussista una specifica previsione statutaria o regolamentare, il Comune può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del loro potere gestionale, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratico- amministrativa del Comune, fermo restando che “…ove una specifica previsione statutaria non sussista, il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.lgs 18 agosto 2000, n.267…”.

La Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ipotesi in cui lo statuto o, nei limiti predetti, il regolamento affidi la rappresentanza del Comune a stare in giudizio al dirigente dell’Ufficio legale, quest’ultimo, qualora abbia i requisiti, “può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico a un professionista legale interno o del libero foro(salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione(Cass.S.U.n.12868/2005;Cass.n.4556/2012;Cass.n.7402/2014)”.

Per di più,ai sensi dell’art. 23, comma 1 L. n. 247 del 2012, è prevista l’iscrizione in un elenco speciale annesso all’albo per gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituititi presso gli enti pubblici, iscrizione obbligatoria per compiere le prestazioni(assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali abituali).

Tale iscrizione nell’elenco speciale è prescritta, come poc’anzidetto, per l’esercizio dell’attività di assistenza, di rappresentanza e difesa dell’ente pubblico presso il quale l’avvocato presta, in via esclusiva, la propria opera, attività che nel caso di specie, non è riferibile all’avvocato A., poiché in virtù della posizione apicale ricoperta, ossia del rapporto organico che lo lega all’ente,è soggetto munito del potere rappresentativo del Comune di T. e della correlata facoltà di nomina dei difensori; sicchè la nomina dell’Avv.C. è stata validamente conferita.

(Altalex, 4 febbraio 2019. Nota di Lucia Morciano Maurizio Villani)

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