04/10/2019 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/30 settembre 2019

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/30 settembre 2019
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
 
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– La Direzione Marittima (struttura periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) non è fra i soggetti legittimati alla formulazione di istanze di parere nei confronti della Corte dei conti.
 
– La possibilità di classificare la spesa per una manifestazione sportiva come oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale e, dunque, come investimento finanziabile mediante ricorso all’indebitamento (ex art. 3, comma 18, lett. d, L. n. 350/2003), è subordinata alle condizioni (possibilità d’identificazione individuale del bene; titolarità del bene in capo all’ente; produzione, da parte dei costi sostenuti, di un incremento significativo e misurabile di produttività ovvero di un prolungamento della vita utile del bene) alla cui ricorrenza la contabilità economica ammette l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali. In altri termini, è necessario che dall’operazione derivi «un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare», «un aumento della “ricchezza” dell’ente», rilevabile contabilmente attraverso la rappresentazione del suo stato patrimoniale.
 
– La Sezione si pronuncia sul conferimento e sulla contabilizzazione di incarichi di progettazione, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.M. 1 marzo 2019 all’allegato 4/2D.Lgs. n. 118/2011. Evidenzia che per la corretta contabilizzazione della spesa di progettazione rileva il riferimento agli stanziamenti sull’opera complessiva, a cui la fase progettuale è funzionalmente e strutturalmente correlata. Va altresì rimarcato che la progettazione di un’opera, seppur articolata secondo livelli, non può prescindere da un quadro trasparente e determinato a monte, relativamente alla sua realizzazione e, sotto il profilo contabile, relativamente a una chiara previsione ed effettiva contezza delle relative forme di finanziamento. Il conferimento di un incarico relativo alle spese di progettazione, secondo le regole predette e da contabilizzare tra le spese d’investimento, pertanto, va inserito nell’ambito di un’effettiva e concreta programmazione dell’opera, ove anche le risorse e i mezzi finanziari complessivi da utilizzare devono essere conosciuti o conoscibili ex ante, con un grado d’attendibilità tale da evitare che si faccia ricorso a un affidamento non funzionalizzato al perseguimento di un concreto interesse pubblico. Risulta altresì indispensabile l’accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell’opera pubblica, quale condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui si decida di far rientrare l’affidamento dell’incarico tra le spese correnti, dovendo l’ente, se del caso, valutare attentamente tale possibilità, pur sempre nel rispetto dei principi e delle regole contabili e del perseguimento dell’interesse pubblico della comunità amministrata.
 
– Un Sindaco ha formulato una serie di quesiti al magistrato contabile in tema di adeguamento del compenso dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 21 dicembre 2018 e dei nuovi parametri previsti dallo stesso provvedimento. La Sezione decide in conformità ai principi di diritto enucleati dalla Sezione delle autonomie nelle deliberazioni n. 16/2017/QMIG e n. 14/2019/QMIG.
 
– Il decreto di liquidazione per le prestazioni di un CTU rientra nella nozione sostanziale di “sentenze definitive” agli effetti dell’art. 194, comma 2, lett. a), Tuel; le spese generali del 15%, anche se non menzionate in sentenza, sono oggetto di rimborso ex art. 193, comma 2, Tuel.
 
– Per valutare se l’erogazione di un contributo a un’associazione territoriale per la realizzazione di un periodico in cui verrebbe riservato uno spazio per comunicazioni dell’Ente sia soggetta al limite di spesa previsto dall’art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010, l’Ente, nella qualificazione della spesa, deve considerare che sono escluse dal predetto limite le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie. La circostanza per cui la spesa sia sostenuta sotto forma di contributo a un soggetto terzo non muta la natura della stessa spesa, di cui si dovrà valutare, ai fini della sua corretta qualificazione, l’effettivo impiego, anche se avviene per il tramite di altro organismo.
 
– Il giudice dei conti esprime un motivato avviso sulla possibilità di costituire una Fondazione di partecipazione.
 
ORGANI DI GOVERNO
– Il giudice dei conti si esprime sul “rimborso forfettario” delle spese connesse con l’esercizio del mandato previste dal DPGR n. 1/2019 recante “Regolamento di attuazione dell’art. 73L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all’esercizio delle funzioni elettive”.
 
PERSONALE E PREVIDENZA
– La facoltà di destinare risorse per incentivi al personale per l’accertamento di imposte municipali, ex art. 1, comma 1091L. n. 145/2018, è subordinata all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267“, e cioè nei termini previsti dall’art. 163, comma 1, Tuel, dunque solo quando il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
 
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Prorogato al 30 ottobre 2019 il termine, inizialmente fissato al 30 settembre, per l’invio del “Questionario per la valutazione dello stato di attuazione del piano triennale per l’informatica nella PA” da parte di oltre 8mila Amministrazioni territoriali (https://questionariotd.corteconti.it), elaborato col contributo del Team per la Trasformazione Digitale nell’ambito del protocollo stipulato con il Commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale. Obiettivo della trasformazione digitale è migliorare la qualità e la quantità dei servizi resi al cittadino e fornire al Parlamento una fotografia sullo stato d’attuazione negli enti interessati. Al momento le adesioni al questionario hanno superato il 60% delle Amministrazioni coinvolte (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome): la proroga è stata decisa per acquisire l’adesione degli enti ancora inadempienti e per consentire a quelli già registrati di inviare il questionario in compilazione.
 
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– Alla luce dell’esatto inquadramento della nozione di “attività di comunicazione istituzionale”, le Sezioni riunite hanno stabilito “di comprendere, fra le spese vietate, in periodo di par condicio, quelle aventi, come finalità principale, la promozione dell’immagine politica o dell’attività del gruppo consiliare“, in quanto “la ratio del divieto risiede…nell’esigenza di evitare che le pubbliche amministrazioni (e, per effetto dell’estensione operata dal legislatore, nazionale e regionale, i gruppi consiliari) possano, utilizzando finanziamenti pubblici, fornire, tramite l’attività di comunicazione, una rappresentazione suggestiva, ai fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari, nonché di impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei politici uscenti nei confronti degli sfidanti“. Pertanto, il Collegio giudicante ha disposto, nel caso di specie, che solo “le spese rendicontate dal Gruppo consiliare, sostenute per finanziare una manifestazione di informazione alla quale risultano aver partecipato esponenti di vari movimenti politici della Regione” non integrerebbero la fattispecie vietata dalla norma nazionale sulla par condicio, poiché “si tratterebbe … di spesa per la quale non risulta provato il carattere elettorale-propagandistico, in quanto non funzionalizzata al sostegno di un unico indirizzo o gruppo politico“.
 
– In materia di rimborso spese ai Consiglieri regionali, erogate dal fondo di assistenza alle attività istituzionali, fermo restando il vincolo dell’inerenza con le specifiche finalità pubbliche, non sussiste responsabilità amministrativa motivata dall’assenza di rendicontazione analitica delle spese. Al riguardo, poiché vige il rimborso c.d. à forfait non è possibile introdurre in via interpretativa alcun obbligo, neanche postumo, di rendicontazione.

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