04/10/2016 – Niente esimente politica se il danno erariale nasce da un debito fuori bilancio

Niente esimente politica se il danno erariale nasce da un debito fuori bilancio

di Stefano Usai

La sentenza 197/2016 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, chiarisce efficacemente l’ambito dell’esimente politica che esclude la responsabilità erariale degli organi politici che, in buona fede, abbiamo approvato atti di competenza dell’apparato burocratico. L’esimente, invece, non opera – evidentemente – nel caso in cui l’atto adottato sia effettivamente riconducibile alla specifica competenza dell’organo politico.

La vicenda 

Il chiarimento viene in considerazione nel giudizio instaurato dalla procura per danni erariali determinati dall’improvvido riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio (articolo 194 del decreto legislativo 267/2000). 

Il riconoscimento avveniva senza i connotati essenziali minimi quali la certificazione di una prestazione resa in favore dell’ente – non supportata dall’assunzione del previo impegno di spesa – e la dimostrazione di un arricchimento per l’ente.

A questo riguardo, nella sentenza si legge che «ciò che legittima la riconoscibilità della posizione debitoria maturata al di fuori della previsione autorizzatoria del bilancio, (…), è l’accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l’ente». 

Nel caso di specie, invece, non risultavano comprovanti neanche i lavori effettuati. In particolare, «le relazioni tecniche» poste a supporto della proposta presentata in consiglio comunale per il riconoscimento del debito non contenevano «gli elementi salienti per comprendere il contesto dello svolgimento dei lavori né il computo metrico di riferimento», inoltre, dalla documentazione fornita risultavano presenti anche «lavori ripetuti due volte».

Inoltre, queste carenze venivano chiaramente esplicitate dal responsabile del servizio finanziario, dal segretario comunale e dal revisore. Circostanza, quindi che avrebbero dovuto indurre massima cautele da parte degli amministratori. 

Secondo la valutazione della procura, «l’intero debito riconosciuto» è apparso «privo degli elementi essenziali in forza dei quali è possibile operare, mediante riconoscimento da parte del consiglio, la sanatoria». Con la conseguenza che i debiti i debiti fuori bilancio (relativi all’acquisto di beni e/o servizi) non riconoscibili, sarebbero dovuti restare «a carico dell’amministratore o del dipendente che li ha ordinati (articolo 191, comma 4 del Tuel 267/2000)».

Le condizioni 

La difesa propugnava l’applicazione dell’esimente politica degli organi politici come disciplinata dall’articolo 1, comma 1- ter della legge 20/1994 in cui si puntualizza che «nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione».

Il giudice ha ritenuto inapplicabile l’esimente perché, nel caso di specie, il riconoscimento del debito è proprio un atto «che rientra nella specifica competenza del consiglio comunale». 

Si rileva inoltre che la fattispecie dell’esenzione esige comunque che l’organo incompetente abbia agito in perfetta buona fede, mentre nel caso trattato il consiglio comunale ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio nonostante i pareri negativi del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario ed è chiaro che «questa circostanza non consente di affermare che la (…) condotta sia stata improntata alla buona fede richiesta».

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