04/09/2019 – Il termine di impugnazione decorre dalla data di conoscenza dell’aggiudicazione

Il termine di impugnazione decorre dalla data di conoscenza dell’aggiudicazione.

Tar Puglia, Lecce , Sez. III , 03 / 09 / 2019 , n. 1452
Scritto da Roberto Donati 3 Settembre 2019
 
Il Comune dispone l’aggiudicazione (atto conclusivo della procedura di scelta del contraente pubblico) con determinazione in data 10 ottobre.
Con P.E.C. del 19 ottobre, il Comune , dopo avere espressamente riportato gli esiti della graduatoria finale formulata dalla Commissione di gara ha ritualmente comunicato che con apposita determinazione dirigenziale è stata approvata la proposta di aggiudicazione  ex art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e, che l’aggiudicazione diverrà efficace “solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario”.
Tar Puglia, Lecce , Sez. III , 03 / 09 / 2019 n. 1452 afferma che la suddetta nota comunale  assolve alle finalità conoscitive di cui all’art. 76, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 contenendo già di per sé tutti gli elementi essenziali per comprendere la lesività dell’intervenuto provvedimento di aggiudicazione.
Essa è pertanto idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione dell’aggiudicazione, di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a.
Il ricorso della seconda migliore offerta è stato notificato  il 4 gennaio, ampiamente oltre il termine perentorio (trenta giorni) di cui all’art. 120, comma 5 c.p.a., decorrente dalla suddetta comunicazione comunale (19 ottobre).
Per quanto innanzi esposto, il ricorso è irricevibile per tardività, nella parte inerente all’impugnazione dell’aggiudicazione .
La sentenza ribadisce i principi in materia di impugnazione dell’aggiudicazione, con un’efficace sintesi delle fasi di conclusione delle procedure di gara.
Giova, al riguardo, in linea generale, ricordare che, <<come è noto, sulla concorde spinta delle stazioni appaltanti e della associazioni delle imprese e delle maestranze, la necessità di accelerare al massimo la definizione dei contenziosi in materia di appalti e di certezza, ha comportato che l’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 – al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali – ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della “aggiudicazione provvisoria”, ma distingue solo tra:
— la “proposta di aggiudicazione”, che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell’art. 32, co.5, e che ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non costituisce provvedimento impugnabile;
— la “aggiudicazione” tout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione e che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 33, co. 1 del cit. d.lgs. n. 50 della predetta proposta da parte della Stazione Appaltante>> (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 15 marzo 2019, n. 1710).
I giudici pugliesi , nel prosieguo , confermano quella giurisprudenza[1] che fissa il termine di impugnazione dalla data di conoscenza dell’aggiudicazione.
D’altro canto anche il Consiglio di Stato sembra orientato in questo senso, avendo affermato in una recente sentenza che: “la diversa interpretazione che fissi la decorrenza al momento in cui è conosciuto il vizio che in ipotesi inficia l’aggiudicazione, e che pure possa costituire l’unico vizio, all’esito dell’accesso ai sensi del comma 5-quater del medesimo art. 79, renderebbe mutevole e in definitiva incerto il momento in cui gli atti di gara siano divenuti inoppugnabili, e dunque il momento in cui l’esito di questa possa ritenersi consolidato. Da questa notazione emerge come una simile ricostruzione non possa essere accettata, per via dell’elevato tasso di incertezza sulle procedure di affidamento di contratti pubbliche che essa produrrebbe, ed a tutela del quale è posto il termine a pena di decadenza per proporre il ricorso giurisdizionale” (Cons. St., V sez. n. 1953/2017).
Pertanto, non può valere ad escludere la tardività del ricorso proposto oltre il suddetto termine di trenta giorni la circostanza per cui il vizio del provvedimento di aggiudicazione sia stato individuato dal ricorrente soltanto in esito all’accesso degli atti e documenti di gara.
A rafforzamento di quanto detto si consideri anche che l’indefinita posticipazione del termine per proporre ricorso renderebbe di fatto inapplicabile il termine di stand still previsto dall’art. 32, comma 9, D.lgs. n.50/2016, dovendo il termine di trentacinque giorni per la stipula del contratto essere posticipato rispetto all’evasione di tutte le richieste di accesso.
Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che il termine di impugnazione di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a. decorra dalla data di conoscenza dell’aggiudicazione e non dalla data di effettiva conoscenza dei vizi, con conseguente irricevibilità del gravame.” (Tar Venezia, sez. I, 23 agosto 2017, n. 802)>>(T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 18 settembre 2017, n. 1463; in termini, T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Prima, 17 ottobre 2018, n. 1348).
 
Il ricorso è in parte irricevibile e, in parte, inammissibile.
[1] Così si è espresso recentemente anche Tar Veneto, Sez. II , 15 / 07 /2019 , n.836

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