04/09/2019 – Guard rail, non c’entra con i rifiuti  

 

Guard rail, non c’entra con i rifiuti  

di STEFANO MANZELLI – Italia Oggi – 03 Settembre 2019
 
Non vale l’ ordinanza del sindaco che impone alla provincia di ripristinare un guard rail solo per limitare l’ accesso dei pedoni ad un’ area oggetto di deposito incontrollato di rifiuti: le barriere stradali hanno altre finalità. Lo ha chiarito il Tar Campania, sez. V, con sentenza 4368 del 19/8/2019. Un sindaco creativo ha ordinato alla provincia di ripristinare la barriera metallica divelta a bordo della strada per limitare l’ uso improprio di uno stradello laterale in uso al consorzio di bonifica. Il presidente della provincia ha proposto con successo doglianze al Tar. L’ abbandono dei rifiuti è disciplinato dall’ art. 192 del dlgs 152/2006. La responsabilità non può essere ascritta alla provincia che tra l’ altro non è neppure proprietaria del tratto stradale oggetto di deposito incontrollato. Ordinarle di ripristinare il guard rail per limitare l’ abbandono di rifiuti non è corretto. Anche perché questi manufatti nascono per assicurare la sicurezza della circolazione.

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