04/05/2023 – Segretari comunali: competenze legislative nazionali e calcolo diritti rogito

La competenza legislativa delle regioni, anche a statuto speciale, non si estende alla disciplina dell’inquadramento e dell’accesso agli incarichi di segretario comunale e provinciale, neppure se motivata dalla esigenza di provvedere in via di urgenza, stante il numero assai ridotto di quelli in servizio. In caso di superamento del tetto di 1/5 del trattamento economico annuo in godimento, i diritti di rogito devono essere incamerati in economia dal bilancio dell’ente e non possono in alcun modo, neppure con lo spostamento all’anno successivo, essere corrisposti ai segretari comunali e provinciali.

Sono queste le più recenti indicazioni dettate, rispettivamente dalla Corte Costituzionale, e dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia.

Siamo in presenza di indicazioni che riprendono interpretazioni che possiamo considerare come consolidate, ma che sono in queste pronunce ribadite in modo molto netto ed inequivocabile, così da potere essere definite come dei punti fermi.

L’INQUADRAMENTO

Si deve considerare assegnata alla competenza esclusiva del legislatore nazionale la competenza a disciplinare le regole che presiedono all’inquadramento ed all’accesso all’albo dei segretari comunali e provinciali: è questo il principio fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2023, che ha bocciato una legge regionale che consentiva la iscrizione all’albo dei segretari da parte dei vice in servizio, peraltro nella stessa fascia dell’ente in cui svolgono la loro attività. Da sottolineare che la sentenza è stata dettata con riferimento ad una norma adottata da una regione a statuto speciale, nel caso specifico la Sardegna. Si deve aggiungere che la stessa sentenza boccia anche la scelta della regione di intervenire sul numero dei mandati consecutivi dei sindaci, ampliandolo rispetto alle previsioni nazionali.

Viene stabilito in primo luogo che “nel prevedere nelle more di una riforma regionale dell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 una modalità di accesso alla sezione regionale dell’albo dei segretari comunali e provinciali derogatoria rispetto a quella ordinaria, la disposizione impugnata è riconducibile alla competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, competenza capace di estendersi, come già riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 132 del 2006), alla disciplina del relativo personale (sentenza n. 95 del 2021; nello stesso senso, sentenza n. 167 del 2021)”. Ed inoltre, la disposizione “viola il principio del pubblico concorso, espressamente invocato dal ricorrente. La disposizione impugnata, infatti, consente l’iscrizione alla sezione regionale dell’albo dei segretari comunali e provinciali degli istruttori direttivi e dei funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna al solo ricorrere delle condizioni del possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche e, in virtù dello svolgimento, anche pregresso, alla data di entrata in vigore della legge, dell’incarico di vicesegretario. L’iscrizione è quindi consentita in assenza della dovuta procedura concorsuale, strumento necessario per garantire l’imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 227 e n. 195 del 2021, n. 199 e n. 36 del 2020, e n. 225 del 2010) e l’accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici (sentenze n. 250 e n. 227 del 2021, e n. 293 del 2009)”.

La motivazione che la norma ha posto a base della sua scelta, cioè la forte carenza di segretari in servizio, non può essere considerata come sufficiente, anche perché il “limite temporale è riferito solo alla possibilità, per i soggetti considerati, di iscriversi all’albo, non già alla durata dell’iscrizione: quest’ultima, in difetto di previsione contraria, non può quindi considerarsi temporanea”. 

Altra indicazione assai importante è la seguente: la regge regionale della Sardegna “viola, poi, il principio dell’accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici, di cui agli artt. 3 e 51 Cost. Ciò, a causa della irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina di possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa (sentenza n. 95 del 2021), dal momento che nella sezione regionale dell’albo per segretari comunali e provinciali sono iscritti, sia i soggetti che hanno superato il corso concorso nazionale, sia – per effetto proprio della disposizione impugnata – gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna che quel concorso non hanno superato”, sol perché hanno svolto questa attività.

IL TETTO AI DIRITTI DI ROGITO

I diritti di rogito, per la parte in cui superano il quinto del trattamento economico in godimento da parte dei segretari, non possono essere erogati neppure nell’anno successivo e devono, di conseguenza, essere versati al bilancio dell’ente, quindi senza potere essere corrisposti ai segretari. In altri termini, si deve applicare, una sorta di principio di cassa.

E’ questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 25/2023.

Ricordiamo che la normativa, nella lettura ormai consolidata, consente la percezione di questi compensi solamente ai segretari che svolgono la loro attività in enti in cui non sono in servizio dirigenti.

Occorre inoltre aggiungere che i giudici contabili danno la stessa lettura anche con riferimento alle altre forme di salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge, che fissano un tetto massimo, con particolare riferimento agli incentivi alle funzioni tecniche.

La prima indicazione può essere così riassunta: si deve considerare come “ormai pacifico distinguere 2 ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti rogito: a) nel caso di segretari preposti a comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non è rilevante la fascia professionale di inquadramento del segretario; b) nel caso di segretari che non hanno qualifica dirigenziale (fascia C) dove l’attribuzione di quota dei diritti di rogito è connessa allo status professionale del segretario e prescinde dalla classe demografica del comune di assegnazione”. 

La seconda indicazione dettata dalla deliberazione è la seguente: in questi casi, “il provento annuale dei diritti di rogito è suddiviso tra il comune e il segretario nella percentuale massima indicata dalla disposizione, essendo esclusa la possibilità per l’Ente di deliberare in autonomia una diversa percentuale dei diritti introitati da corrispondere all’ufficiale rogante”. E’ questo un limite che dobbiamo quindi considerare come invalicabile.

Si deve inoltre assumere come un orientamento interpretativo consolidato che “i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune, con l’unico limite del quinto dello globalmente percepito da parte del segretario nell’anno di competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio”. Ed ancora, che in caso di convenzione “al segretario spettano i diritti per gli atti rogati in entrambi gli enti locali (fino a concorrenza, complessiva, del quinto del trattamento annuo in godimento). Mentre con la locuzione stipendio in godimento deve intendersi che il calcolo del quinto dello stipendio va commisurato al periodo di effettivo servizio svolto dal segretario”. Altresì, è stato chiarito che “per determinare il trattamento economico in godimento si dovrà fare riferimento al principio della competenza (per il trattamento fondamentale e di posizione) mentre per quella accessorio, come ad esempio l’indennità di risultato, andrà applicato il principio di cassa”. 

Un’altra importante indicazione che si deve assumere come consolidata è che “il diritto di rogito matura, e cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell’atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario”. Sulla scorta di questo principio viene tratta la conseguenza che “la funzione rogante è strettamente connessa al servizio effettivamente svolto dal segretario nell’ente e per l’ente. La sezione delle Autonomie, con Deliberazione n.16/2009 ha chiarito che i diritti di rogito non devono essere ricompresi nelle spese di personale di cui al comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm., trattandosi di compensi pagati con fondi che si autoalimentano e che non comportano un effettivo aumento di spesa”. Anche questa è una indicazione assai rilevante, ancorchè non si può estendere alla spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, cioè a quella che serve a determinare le capacità assunzionali delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane.

Su questa base, viene tratta la seguente conclusione: “sia la interpretazione letterale che la ratio della norma indicano che i diritti di rogito sono entrate che hanno una specifica destinazione, che spettano in primis all’ente e solo nelle ipotesi specifiche del comma 2 bis, dell’articolo 10 del dl. n. 90/2014, ai segretari comunali per remunerare l’attività svolta nell’interesse dell’ente in un arco temporale annuale. Si tratta di un limite oggettivo ed insuperabile che non può essere aggirato da interpretazioni differenti ed innovative, salvo modifiche legislative o interventi della Corte Costituzionale”.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto