04/05/2020 – Ici: è dovuta per le aree c.d. “scoperte” che risultino indispensabili al Concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività

Ici: è dovuta per le aree c.d. “scoperte” che risultino indispensabili al Concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività
01 Mag, 2020 by Redazione
 
Nell’Ordinanza n. 7771 del 9 aprile 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di Ici, sono sottoposte al pagamento dell’Imposta in quanto non classificabili in Categoria “E”, le aree c.d. “scoperte” che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito. La Legge n. 84/1994, eliminando la riserva, a favore delle Compagnie portuali e dei Gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione, sia del Principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41, comma 1 della Costituzione, sia del Principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in Società delle Compagnie e dei Gruppi portuali “per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali”. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che non possono essere classificati in Categoria “E” e quindi esenti da Ici, gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Infatti, si legge nella Pronuncia in epigrafe indicata che, “in tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del Dl. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella Legge n. 286/2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali ‘E/1’, ‘E/2’, ‘E/3’, ‘E/4’, ‘E/5’, ‘E/6’ ed ‘E/9’ non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto dal Rdl. n. 652/1939, art. 5, e dal Dpr. n. 1142/1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’Ente titolare”. La qualificazione nel gruppo “E” è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.) con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.

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