04/05/2016 – Abuso di potere se il responsabile dell’ufficio «controlla» la posta elettronica del dipendente

Abuso di potere se il responsabile dell’ufficio «controlla» la posta elettronica del dipendente

di Maria Luisa Beccaria

 
 

Dopo aver spiegato quando si configura l’accesso abusivo a un sistema informatico di cui all’articolo 615-ter del codice penale, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13057/2016, ha evidenziato che incorre in questo reato chi, approfittando del suo ruolo di responsabile dell’ufficio e dell’assenza temporanea del collega, si introduce nella casella di posta elettronica di quest’ultimo, per visionare numerosi documenti e scaricarne due. Nel caso in questione è stata applicata l’aggravante per aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

La posta elettronica 

La casella di posta elettronica costituisce un sistema informatico, in base all’articolo 615-ter del Codice penale, ossia una spazio di memoria, che è parte della complessa apparecchiatura che memorizza le informazioni. La protezione mediante password rivela la volontà dell’utente di riservare a sé quello spazio. L’articolo 615-ter del Codice penale punisce la semplice intrusione, ancor prima di valutare l’ipotesi di danneggiamento o furto dei dati.

La Corte di cassazione sezioni unite penali, con la sentenza n. 4694/2011, aveva chiarito che integra tale fattispecie criminosa la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, sebbene abilitato, violi le condizioni e i limiti derivanti dalle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso. Non rilevano le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema, conta invece il profilo oggettivo dell’accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto, che non può ritenersi autorizzato pure quando svolga operazioni ontologicamente diverse da quelle di cui egli è incaricato e in relazione alle quali l’accesso era a lui consentito.

Nel caso di un sistema informatico che serva una pubblica amministrazione, rappresentano il domicilio informatico del dipendente le caselle di posta elettronica, dotate di password, mediante le quali lo stesso è strutturato.

L’accesso abusivo 

L’accesso abusivo, da parte anche del superiore gerarchico, integra il reato di cui all’articolo 615-ter del Codice penale, poiché alla casella è collegato uno ius excludendi. La sua violazione lede la riservatezza poiché serve a ricevere, custodire informazioni, e rappresenta una «espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato», garantita dall’articolo 14 della Costituzione e tutelata dagli articoli 614 e 615 del Codice penale.

Per tale ragione la casella di posta elettronica non può essere equiparata a cassetta delle lettere dell’abitazione, che è solo un contenitore fisico di elementi solo indirettamente riferibili alla persona.

L’aggravante 

Nella fattispecie è stata applicata l’aggravante, prevista dagli articoli 61, n. 9, e 615-ter, comma secondo, n. 1 del Codice penale, consistente nell’aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Infatti il pubblico ufficiale ha agito al di fuori dell’ambito delle sue funzioni e la sua qualità ha reso possibile o comunque facilitato la commissione del reato.

Per accedere alla casella di posta elettronica del dipendente, l’imputato si era servito di una password generale alla rete e aveva usato la sua posizione gerarchica per allontanare dall’ufficio il dipendente.

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