04/04/2020 – Buoni spesa: non occorre il Durc degli esercizi commerciali

Buoni spesa: non occorre il Durc degli esercizi commerciali
Nel Paese che cerca sempre di azzeccare il garbuglio anche quando l’emergenza produce norme appunto emergenziali che superino vincoli e blocchi operativi, lo spazio lasciato alla discrezionalità operativa genera, evidentemente, un horror vacui traumatizzante.

L’Ordinanza 658 della Protezione Civile indica la strada di un intervento immediato ed urgente per consentire a chi è rimasto privo di liquidità e si trova in condizione di bisogno di avere un contributo per “fare la spesa”? L’ordinanza deroga totalmente il codice dei contratti, che a ben vedere non si applica per nulla anche senza deroga espressa, perchè i comuni non acquisiscono i buoni spesa per un’utilità propria, ma come forma di contributo? Gli esercizi commerciali non sono appaltatori, ma soggetti che vengono accreditati come materiali erogatori del contributo in natura, cioè la spesa o i generi di prima necessità? Sono i cittadini ad essere, dunque, destinatari del contributo?

La reazione spontanea è: “no, non è possibile”. Ci deve essere per forza qualche iter da rispettare, qualche istanza, qualche termine e, soprattutto, un certificato!

Un certificato è per sempre. Come la coperta di Linus: un procedimento amministrativo, nel quale la PA, come si sa, non fa ma “provvede a fare”, non può mancare. Un certificato dà sicurezza: si è dentro un sistema noto, conosciuto, quello nel quale si agisce sulla base di “regolare istanza” in “competente bollo”, sottoscritta “in calce” e “con osservanza”, con in allegato “regolare certificato”.

Dunque, alla ricerca del cavillo, la teoria è che sì, è vero che l’Ordinanza 658 deroga al codice dei contratti. Certo. Ma, il cavilloso non si arrende e considera: deroga al codice dei contratti; ma non alle norme diverse dal codice dei contratti! Dunque, secondo un sillogismo considerato perfetto, ciò che non è nel codice dei contratti non è derogato. Il Durc non è nel codice dei contratti. Dunque, va chiesto.

Il sillogismo è arma da utilizzare con cura, perchè in grado di dimostrare che il nonno con 4 denti è una forchetta, come noto.

E applicare regole di logica, saltando le regole di interpretazione giuridica, talora è solo un assist al burocrate che è in noi.

Il Durc non è dovuto per due fondamentali ragioni. La prima: il destinatario del contributo, consistente nel buono spesa, è il nucleo familiare, non l’esercente, che è solo un tramite. Vogliamo chiedere il Durc a privati cittadini? La seconda: non è nemmeno vero che la disciplina del Durc è distinta da quella del codice dei contratti. Al contrario: la disciplina del Durc è un accessorio fondamentale del codice dei contratti: caduto questo, cade la prima.

Si sta facendo del sillogismo? Sì. Ma, in questo caso, retto da chiare disposizioni di legge, contenute proprio nel codice dei contratti. Leggiamone l’articolo 80, comma 4: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande“.

Ammesso che il Durc fosse da chiedere agli esercizi commerciali accreditati – il che non è – comunque la deroga al codice dei contratti, in quanto totale e comprendente, quindi, anche l’articolo 80, implica deroga anche al Durc.

Queste sono le indicazioni rinvenienti dall’Ordinanza 658. Per la cavillosità un colpo difficile da assorbire. Per la dignità della funzione amministrativa, un po’ d’aria da respirare.

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