04/04/2019 –  Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte

03/04/2019

STATO » DOTTRINA – DI IDA ANGELA NICOTRA

 Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte

La Corte Costituzionale ha deciso con sentenza n. 20 del 2019 la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Laziodell’art. 14 commi 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. Si tratta – com’è noto – della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. La Corte ha dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici. L’obbligo rimane in piedi solo per i dirigenti che ricoprono incarichi apicali. Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 è intervenuto a modificare il testo originario del d.lgs. n.33 del 2013 prevedendo – fra l’altro – la pubblicazione dei dati anche per i titolari di incarichi dirigenziali. In altri termini, la nuova disposizione non si limitava a chiedere di rendere visibili la dichiarazione dei redditi e dello stato patrimoniale soltanto “ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo di livello statale, regionale o locale” ma la estendeva anche alla dirigenza pubblica, con riferimento all’interessato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Nel caso di diniego da parte del coniuge o dei parenti, con la previsione che venisse data evidenza al mancato consenso. La legge ricollegava alla mancata comunicazione di tali documenti una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del singolo dirigente. Il giudice remittente censura la disposizione nella parte in cui stabilisce che: “le pubbliche amministrazioni pubblichino, per i dirigenti, i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici” (art.14, comma 1, lettera c); “le dichiarazioni e le attestazioni, ovvero la dichiarazione dei redditi e quella concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, anche in relazione al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove essi vi acconsentano, dovendosi in ogni caso dare evidenza al mancato consenso” (art.14, comma 1, lettera f). Inoltre, il giudice a quo riteneva che andasse censurata anche la disposizione in cui si prevede che i pubblici uffici pubblichino sul proprio sito istituzionale “l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti da ciascun dirigente a carico della finanza pubblica” (art. 14, comma 1 –ter). Con riferimento a quest’ultima questione la Corte Costituzionale non entra nel merito, essendo dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza; in questo caso il giudice remittente non è chiamato ad applicare nel giudizio in corso tale disposizione; manca, dunque, il presupposto dell’incidentalità… (segue)  

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