04/04/2019 – L’accesso civico non si estende a documenti detenuti da amministrazioni diverse da quella interrogata

L’accesso civico non si estende a documenti detenuti da amministrazioni diverse da quella interrogata

AGEL 3 aprile 2019, di sd

TAR Lazio, sez. I quater, 28/3/2019 n. 4122

Secondo i giudici del Tribunale amministrativo del Lazio il diritto di accesso civico generalizzato non si può estendere a documenti o informazioni che non sono detenute dalla p.a. oppure sono detenute da amministrazioni diverse da quella interrogata dall’interessato.

Nella sentenza 4122/2019 i giudici amministrativi capitolini spiegano, innanzitutto, che il diritto di accesso civico generalizzato è stato riconosciuto senza limiti di legittimazione attiva. Il diritto di accesso civico generalizzato, denominato anche accesso universale, ai sensi dell’art. 5 del d.lvo 33/2013, pur conoscendo i limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, espressamente presi in considerazione dall’art. 5 bis e pur essendo connotato da uno scopo ben preciso, il controllo diffuso sulle pubbliche amministrazioni, comprende qualsiasi documento o qualsiasi informazione detenuta dalla p.a.. Tale diritto, però, non si può estendere a documenti o informazioni che non sono detenute dalla p.a. oppure sono detenute da amministrazioni diverse da quella interrogata dall’interessato.

L’art. 5 del d.lvo 33/2013 riconosce il diritto di accesso generalizzato allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Il diritto di accesso riconosciuto dalla norma, per la natura pubblicistica che è propria di esso, è un diritto funzionale a un interesse pubblico, ravvisabile, appunto, nel controllo generalizzato e diffuso sull’attività delle pubbliche amministrazioni. In ciò si distingue dal diritto di accesso documentale riconosciuto dalla legge sul procedimento amministrativo, posto a tutela di interessi privati e che presuppone una posizione soggettiva differenziata.

Peraltro, trattandosi di un interesse diffuso, il diritto di accesso civico generalizzato è stato riconosciuto senza limiti di legittimazione attiva, per cui, nella vicenda esaminata nella sentenza in rassegna, la posizione del giornalista non si distingue, in tale ambito, da quella del comune cittadino. Affinché il diritto sia esercitabile, in ogni caso, è necessario che sia funzionale allo scopo stabilito dalla legge, ravvisabile nel controllo generalizzato sul buon andamento della p.a. e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Il diritto di accesso civico generalizzato non è invece riconosciuto dall’ordinamento per controllare l’attività dei privati o i rapporti tra essi intercorrenti.

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