04/04/2019 – Autovelox sempre segnalato e ben visibile sulle strade, pena la possibilità di annullamento del verbale

Autovelox sempre segnalato e ben visibile sulle strade, pena la possibilità di annullamento del verbale

di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali

Non regge al vaglio del giudice di pace il verbale elevato dalla polizia stradale per eccesso di velocità se il dispositivo elettronico non risulta ben visibile agli utenti stradali oppure non è stato regolarmente segnalato. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sez. VI civ., con l’ordinanza n. 6407 del 5 marzo 2019. La polizia stradale ha notificato una multa per eccesso di velocità elevata con un autovelox segnalato bene ma parzialmente nascosto. Contro questa sanzione l’interessato ha proposto con successo censure fino alla Corte di cassazione. L’art. 142, comma 6-bis del codice stradale richiede letteralmente che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice. Quindi non basta la preventiva corretta segnalazione del misuratore di velocità per reggere al vaglio dei giudici in caso di ricorso. Occorrerà sempre dimostrare che l’autovelox oltre che ben segnalato risultava anche ben visibile assieme alla pattuglia.

Cass. civ., Sez. VI, Ord., 5 marzo 2019, n. 6407

Art. 142, comma 6-bisD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)

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