04/04/2019 – Appalti, la vicenda di Mimmo Lucano conferma: occorre ripristinare urgentemente i controlli preventivi esterni

Appalti, la vicenda di Mimmo Lucano conferma: occorre ripristinare urgentemente i controlli preventivi esterni

Per la Cassazione, informano i quotidiani, il sindaco di Riace non ha commesso irregolarità rilevanti nell’affidamento degli appalti alle cooperative sociali per la gestione dei rifiuti.

Nell’articolo su La Repubblica on line del 3 aprile 2019 si legge: “È la legge – sottolineano i magistrati della Suprema Corte – che consente “l’affidamento diretto di appalti” in favore delle cooperative sociali “finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate” a condizione che gli importi del servizio siano “inferiori alla soglia comunitaria”“.

Ora, fa sempre piacere constatare che una persona sia valutata come non responsabile di illeciti penali, a conferma della presunzione di non colpevolezza.

Sta di fatto, però, che la decisione della Cassazione, astraendo dal caso di Mimmo Lucano, porta ad altre considerazioni estremamente importanti.

Gli ermellini, come visto sopra, ritengono non sussistente l’impianto accusativo perchè è la legge a consentire gli affidamenti diretti alle cooperative sociali.

Quanto afferma la Cassazione è assolutamente vero. Altrettanto vero, però, è che purtroppo l’ordinamento non è monolitico, come non lo è la giurisdizione. Se quella penale può considerare che l’applicazione di una legge non sia causa di reato, le giurisdizioni civile ed amministrativa, tuttavia, che non si occupano ovviamente di rilevare la commissione di reati, possono invece dimostrare che quella legge che consenta affidamenti diretti (o mille altre modalità attuative di appalti, contributi, concessioni, ed altro ancora) sia, tuttavia, stata applicata male, sì da determinare irregolarità amministrative e danni erariali.

Le giurisdizioni tra loro non comunicano, non si contemperano: camminano su piani assolutamente paralleli e autonomi.

Certo, la visione che propone la Cassazione è, in qualche modo, “liberatoria”: la legge consente di affidare alle coop sociali direttamente appalti sotto la soglia comunitaria? Allora, questo tipo di affidamenti sono regolari.

Tuttavia, amplissima giurisprudenza amministrativa e contabile dimostra che i Tar e la Corte dei conti non sempre la vedono così semplice. Lo stesso vale per l’Anac: si vedano, in proposito, le Linee Guida sugli affidamenti ad enti del terzo settore ed alle cooperative sociali: 25 pagine fittissime, complesse, contorte, che dimostrano quanto problematico sia, contrariamente a quel che appare dalla decisione della Cassazione, affidare direttamente appalti alle coop sociali.

Allora, la domanda da porsi è: si può consentire che l’ordinamento continui in questa totale incomunicabilità tra giurisdizioni? Può un medesimo fatto essere valutato in modo così opposto e diverso da diverse autorità giurisdizionali o amministrative?

Il metodo per evitare simili cortocircuiti, che possono incidere duramente sulla vita delle persone, c’è, meglio, c’era: sono i controlli preventivi di legittimità.

Un quarto di secolo fa, con una scelta esiziale del Legislatore, negli enti locali sono stati cancellati. Mai errore fu più drammatico. I controlli interni non hanno funzionato, anche perchè chi dovrebbe svolgerli sono, con diverse competenze e modalità, i dirigenti o i funzionari apicali (dove non c’e dirigenza) in via preventiva, ed il segretario comunale a campione ed in via successiva: ma, queste figure ricevono incarichi dai sindaci (i funzionari e i segretari comunali sono, per altro, soggetti ad una precarizzazione fortissima): non è possibile garantire una piena serenità d’animo e di giudizio.

Occorre al più presto ripristinare e rafforzare i controlli preventivi, rimettendoli ad autorità terze ed esterne rispetto ai comuni, attribuendo ai controlli stessi la funzione di apporre un “bollino blu” agli atti. Se passano il controllo, non possono e non debbono esservi i presupposti per agire amministrativamente e contabilmente; l’azione penale, ovviamente, non può essere limitata, ma dovrebbe avere come presupposto la comprova di frodi evidenti, anche degli stessi organi di controllo.

Il ripristino di controlli preventivi viene considerato da molti un borbonico ritorno al passato. I fatti dimostrano che senza questi controlli sindaci, assessori e gli stessi funzionari pubblici sono esposti a rischi di vertenze infinite di ogni tipo. Poi, le lacrime di chi piange per le difficoltà  nella gestione delle procedure di appalto, appaiono davvero di coccodrillo. Così come appaiono oggettivamente prive di senso pulsioni miranti all’esclusione di responsabilità – come si sta ipotizzando per il decreto “sblocca cantieri” – da parte dei funzionari o degli amministratori che agiscono nel rispetto di linee guida o sentenze. Le linee guida e le decisioni pretorie sono complicatissime, spesso contraddittorie, troppe volte eccessivamente astratte o, al contrario, ovviamente mirate a casi concreti e diversi tra loro.

La strada da seguire non è quella di astratte esclusioni di colpa, ma di un impianto serio di controlli preventivi, che responsabilizzino i soggetti preposti, e consentano di avere una revisione della regolarità degli atti a monte.

Quanto contenzioso si eliminerebbe, quanto migliorerebbe l’efficienza della gestione! Prima, però, occorre una decisa autocritica di un intero mondo politico, accademico e dottrinale a 25 anni di teorie della PA che si dimostrano ogni giorno di più sbagliate e tremendamente dannose. Un’autocritica che, purtroppo, non dà alcuna traccia di sè.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto