04/02/2022 – L’estratto di ruolo tra non impugnabilità totale e limitata

La non impugnabilità dell’estratto di ruolo: le novità dell’art.3 bis del DL 146/2021

L’art. 3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all’art. 2 del d.p.r. 20.9.19873, n. 602, disponendo come regola generale, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. 

Tuttavia, è ammessa l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:

  • per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50, 
  • oppure per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all’art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, 
  • o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. 

La norma, quindi, limita le possibilità di difesa del contribuente che sono previste in materia di contenzioso tributario laddove l’impugnabilità del ruolo è espressamente prevista dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 32.12.1992, n. 5456, secondo cui “il ricorso può essere proposto avverso: … d) il ruolo e la cartella di pagamento” il cui complemento si rinviene al successivo art. 2, comma 2, secondo cui “la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione dei ruolo”.

 

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