04/02/2020 – Lo svolgimento delle procedure negoziate nel sotto soglia e la sorte dell’operatore che si “autocandida” senza invito alla luce della recente giurisprudenza

Lo svolgimento delle procedure negoziate nel sotto soglia e la sorte dell’operatore che si “autocandida” senza invito alla luce della recente giurisprudenza
S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 4/2/2020)
Appare di sicuro interesse il recentissimo approdo del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia espresso con la sentenza n. 83/2020 che, – riformando la sentenza di primo grado del TAR Catania, Sez. I, n. 1380/2019 -, ribadisce il principio per cui nelle procedure negoziate sotto la soglia comunitaria (senza pubblicazione di bando), le imprese non invitate al procedimento non possono pretendere di partecipare alla competizione.

In primo grado, il giudice catanese invece affermava il contrario in nome della necessità di assicurare la più ampia partecipazione possibile.

La sentenza ha rilievo in relazione anche all’applicazione/interpretazione delle “nuove” fattispecie di procedimento di affidamento innestate nell’articolo 36 del codice (in particolare nelle lettere b), c) e c-bis)) dallo “Sbloccacantieri” ovvero dalla legge 55/2019.

Tutte ipotesi come noto – e come emerge dallo schema di regolamento attuativo e come sostenuto dal MIT con il parere 524/2019 – si dovrebbero svolgere senza alcuna necessità della pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse.

È bene premettere, però, che nel caso trattato dal giudice – ante Sbloccacantieri – la stazione appaltante ha operato secondo i metodi tradizionali e collaudati (da cui si ritiene, in attesa di più chiare precisazioni, il RUP non debba discostarsi).

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