04/02/2016 – segretari comunali – diritti di rogito e di segretaria

Segretari comunali e provinciali

1. A decorrere dall’anno 2008, una quota di 5 milioni di euro del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali è destinata agli enti non sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini della valorizzazione del ruolo, e della funzione dei segretari comunali e alla razionalizzazione della struttura retribuita della categoria (art. 3, comma 138, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1.1. Per gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini di cui sopra sono assicurate misure definite in sede di rinnovo contrattuale.

2. Durante il periodo in cui il segretario è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso (art. 101, comma 2-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

3. È ridotto da 4 a 2 anni il periodo massimo di “disponibilità” dei segretari comunali o provinciali non confermati, revocati o comunque privi di incarico (art. 101, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Documenti in sintesi 300 Azienditalia 2/2016

4. È ridotto da 4 a 2 anni il periodo per il collocamento d’ufficio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche dei segretari comunali e provinciali che non abbiano prestato servizio in qualità di titolari in altra sede (art. 101, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

5. Nei casi di mobilità presso altre Pubbliche Amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, anche i segretari iscritti nelle fasce A e B possono essere collocati nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione in vigore presso l’amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso (art. 1, comma 48, Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

5.1. La norma si interpreta nel senso che è possibile la collocazione in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri, con spettanza del trattamento economico corrispondente (art. 16, comma 4, Legge 28 novembre 2005, n. 246).

6. I Comuni fino a 5.000 abitanti di Regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, possono stipulare convenzioni per l’Ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio di funzioni associate, al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, purché non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 3-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito dalla Legge 31 maggio 2005, n. 88).

6.1. La norma apporta una deroga alla disciplina posta dall’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 in materia di convenzioni di segreteria, che consente tale strumento soltanto ai Comuni ricompresi nell’ambito della competenza territoriale della medesima Sezione regionale dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (circolare Ministero Interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n. 23/2005).

6.2. In caso di sedi di segreteria convenzionate, non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione (nota ragioneria generale dello Stato, 29 settembre 2014, n. 76063).

6.3. Fermo restando che il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà aver comunque conseguito l’idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione fra quelli facenti parte della convenzione, in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato deve risultare corrispondente a quella prevista dalla contrattazione collettiva per il Comune capofila, il quale, nell’ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario (circolare Ministero Interno, dipartimento affari interni e territoriali, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, 24 marzo 2015, n. 485).

7. In ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione del segretario convenzionato deve essere corrispondente a quella prevista dalla contrattazione collettiva per il Comune capofila, il quale procede alla nomina del segretario nell’ambito della convenzione (nota ragioneria generale dello Stato, 5 agosto 2015, n. 62711).

7.1. Il trattamento economico del segretario comunale nominato presso un ente di fascia inferiore deve essere rideterminato con decorrenza dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013, non potendo il segretario, dalla predetta mensilità, più beneficiare del trattamento economico più vantaggioso a seguito dell’abrogazione del divieto di reformatio in peius (nota ragioneria generale dello Stato, 5 agosto 2015, n. 62711).

8. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di segreteria non solo tra Comuni, ma anche tra Comuni e Province e tra Province (art. 98, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

9. Con uno o più Decreti legislativi da adottare entro il 28 agosto 2016, saranno adottate disposizioni in materia di dirigenza pubblica e, con riferimento all’inquadramento dei segretari. è prevista la soppressione dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (art. 11, comma 1, lett. b, n. 4, Legge 7 agosto 2015, n. 124).

9.1. I segretari iscritti all’albo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al punto precedente saranno inseriti nelle fasce professionali del ruolo unico dei dirigenti degli Enti Locali.

9.2. Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo che dovrà essere emanato entro il 28 agosto 2016, negli Enti Locali privi di un direttore generale, agli ex segretari dovrà essere conferito l’incarico di dirigente apicale, con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa, direzione degli Uffici e controllo della legalità dell’azione amministrativa.

10. La disposizione dell’art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione del 10% delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, non si applica all’indennità previste per il segretario che svolge anche le funzioni di direttore generale, in quanto la stessa ha natura retributiva (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 5/CONTR/12, depositata in segreteria il 3 febbraio 2012).

11. Dal 1° gennaio 2012, l’indennità del meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall’art. 41, comma 5, del CCNL deve essere applicata solo dopo che permanga la differenza a seguito della applicazione della maggiorazione della retribuzione di posizione (art. 4, comma 26, Legge 12 novembre 2011, n. 183).

11.1. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data dell’1 gennaio 2012.

11.2. La disposizione è meramente interpretativa e non innovativa (nota Ministero Economia e Finanze, ragioneria generale dello Stato, 10 gennaio 2012, n. 191).

12. A decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate per un numero di unità non superiore all’80% di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente (art. 14, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).

 

Diritti di rogito e di segreteria

1. A decorrere dal 25 giugno 2014, è abolita l’attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti del diritto di rogito (art. 41, comma 4, Legge 11 luglio 1980, soppresso dall’art. 10, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

2. A decorrere dal 25 giugno 2014, il provento dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia (art. 30, comma 2, Legge 15 novembre 1973, n. 734).

3. Negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque, a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, continua ad essere attribuita al segretario comunale rogante una quota del provento spettante al Comune, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento (art. 10, comma 2-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

3.1. I diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C (deliberazione Corte dei conti, Sezione Autonomie, 4 giugno 2015, n. 21).

3.1.1. I proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali laddove gli importi riscossi dal Comune nel corso dell’esercizio non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

3.1.2. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.

4. Il segretario comunale e provinciale, su richiesta dell’ente, è tenuto a rogare i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare

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