03/10/2019 – L’accesso civico è precluso nell’ambito delle procedure per l’assegnazione di appalti pubblici

L’accesso civico è precluso nell’ambito delle procedure per l’assegnazione di appalti pubblici
S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 3/10/2019)
 
 
Deve ritenersi precluso l’accesso civico agli atti di gara.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 2 agosto 2019, n. 5503.

La problematica affrontata dai giudici concerne la questione relativa alla possibilità di consentire l’esercizio dell’accesso civico nelle procedure concernenti l’assegnazione degli appalti pubblici.

Nella sostanza i giudici di Palazzo Spada ritengono, con una formulazione che si pone in antitesi con precedenti pronunce rese da differenti sezioni del medesimo Consiglio di Stato, che detta tipologia di accesso non abbia ingresso nelle procedure d’appalto.

Come vedremo, l’esame condotto dai giudici parte da una preliminare analisi globale dell’art. 53 del Codice dei contratti.

Preliminarmente, nel caso in esame, va segnalato che il giudice di primo grado aveva evidenziato che, poiché l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 non elenca fra le materie escluse dall’accesso civico quella degli appalti pubblici, l’accesso civico debba trovare pieno ingresso nella suddetta materia.

Tuttavia, i giudici del Consiglio di Stato, nella sentenza qui esaminata, si sono mostrati di parere contrario, affermando che il richiamo operato dall’art. 53 del codice dei contratti, ai fini dell’accesso agli atti, alla normativa contenuta nell’art. 22 e seguenti della legge 241/90, testimonia la volontà del legislatore di dare applicazione alle medesime limitazioni contenute nelle suddette disposizioni, anche alla disciplina delle procedure di gara.

Secondo i giudici si deve partire dal presupposto che l’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 si pone in continuità con l’art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed è coerente sia con la normativa eurounitaria precedente (art. 13 della direttiva 2004/17/CE e 6 della direttiva 2004/18/CE) sia con quella oggetto del recepimento di cui al vigente Codice dei contratti pubblici (art. 28 direttiva 2014/23/UE, art. 21 direttiva 2014/24/UE e art. 39 direttiva 2014/25/UE).

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