03/10/2019 – Edilizia, progettisti e direttori lavori responsabili anche per interventi non previsti

Edilizia, progettisti e direttori lavori responsabili anche per interventi non previsti
AGEL 2 ottobre 2019, di alm
Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 39317/2019
“E’ configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione d’interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base a una denuncia d’inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l’attestazione del progettista di “conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti” comporta l’esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori”.
Lo ha stabilito la sentenza n. 39317/2019 della terza sezione penale della Corte di cassazione affrontando il caso di un ricorrente, progettista e direttore dei lavori, difesosi in appello sostenendo che progettazione e comunicazione d’inizio lavori avevano riguardato solamente la realizzazione di un locale deposito occasionale, mentre le altre opere – effettuate dopo quelle denunciate e assentite – non coincidevano con la s.c.i.a. presentata dal tecnico, e affermando inoltre di non essere stato messo a parte da alcuno circa l’inizio dei lavori, e non spettando al tecnico verificarne l’inizio medesimo.
Contrariamente ai rilievi del ricorrente, la Cassazione ha osservato che “l’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico (ad es. Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Crescenzi, Rv. 262423)”.
In definitiva, “se in atto di appello è stato sostenuto che il professionista non era mai stato messo a parte dell’inizio dei lavori, invero in ricorso è stato dato atto che progettazione e comunicazione dell’inizio dei lavori riguardavano appunto solamente una parte delle attività, secondo l’incarico ricevuto. Mentre era del tutto mancata la prova che l’imputato, quantunque formalmente direttore dei lavori, avesse taciuto in maniera compiacente circa l’esistenza di ulteriori lavori e difformità realizzate dopo l’esecuzione delle opere denunciate e assentite”.
Del resto, la stessa difesa aveva ammesso l’avvenuta comunicazione d’inizio dei lavori, cui peraltro ha fatto seguito quantomeno un palese difetto di vigilanza, se non un vero e proprio disinteresse, nonostante l’assunto incarico, non onorifico e certamente ben conosciuto, di direttore dei lavori.
“Non è quindi emersa – recita la sentenza della Cassazione –  anche a norma dell’art. 29 d.P.R. 380 del 2001, alcuna dissociazione del professionista, invero istituzionalmente ben consapevole – alla stregua anche dei richiamati principi – delle conseguenze del proprio atteggiamento anche omissivo in relazione all’andamento dell’esecuzione delle opere (sulla cui contestuale realizzazione concorda anche lo stesso ricorrente, che ne ha tratto ragione per formulare l’eccezione di prescrizione), nemmeno sotto il profilo di una qualsivoglia contestazione alla committenza, ovvero all’impresa esecutrice, di avere dato corso a un’attività che veniva a sovrapporsi e a unirsi rispetto a quella in tesi assentita. Tant’è che la sentenza impugnata (la quale ha comunque inteso osservare che le opere siccome accertate integravano il reato edilizio in quanto eseguite in assenza del dovuto permesso di costruire) ha in realtà ascritto all’odierno ricorrente un comportamento del tutto inerte e – quantomeno – colpevolmente passivo, benché in definitiva il direttore dei lavori assuma anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori (cfr. Sez. 3, n. 34602 del 17/06/2010, Ponzio, Rv. 248328)”.

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