03/10/2019 – Danno erariale al Presidente della commissione di concorso che ha operato in conflitto di interessi

Danno erariale al Presidente della commissione di concorso che ha operato in conflitto di interessi
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
L’annullamento dell’Organo esecutivo della procedura di concorso espletata da un Presidente in aperto conflitto di interressi conduce al danno erariale quantificato nelle spese sopportante inutilmente dall’ente per la procedura, cui vanno aggiunti i danni da disservizio corrispondente alle spese del personale impiegato in una procedura viziata. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, nella sentenza n. 44 del 13 settembre 2019.
Il fatto contestato
La Procura della Corte dei conti ha convenuto in giudizio per responsabilità erariale il dirigente della Provincia per avere determinato anomalie nello svolgimento del “concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato della figura professionale di Funzionario tecnico”. Il danno erariale, secondo il PM contabile, nasce dai contenuti della deliberazione della Giunta Provinciale che aveva proceduto ad annullare la graduatoria e gli atti della Commissione, nonché, in autotutela, il bando stesso per evidenti conflitti di interessi tra il Presidente della commissione di concorso ed i candidati. In particolare era emerso che i soli candidati che avevano superato il concorso avevano rapporti professionali e personali con il dirigente provinciale che era stato anche Presidente della commissione di concorso. Di questo fatto l’Organo esecutivo rendeva conto sia alla Procura contabile, sia presso la Procura della Repubblica per eventuali rilevanze penali dei fatti contestati, oltre ad attivare specifica contestazione disciplinare. Alla dirigente, pertanto, le venivano contestati, con condotta gravemente colposa, la violazione delle norme costituzionali (artt. 54 e 97 Cost.) da cui scaturiscono i principi di efficacia, trasparenza ed economicità, di cui all’art. 1L. n. 241/1990, nonché il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, codificato nell’art. 6-bis della stessa legge.
Secondo la Procura il danno erariale prodotto dalla convenuta doveva essere pari alle spese vive sostenute dalla Provincia per lo svolgimento del concorso, ma anche il costo di tutte le risorse, umane e materiali, che sono state inutilmente impiegate nelle attività ad esso connesse. La prima posta di danno erariale è stata quantificata in circa 3,6 mila euro, mentre il danno da disservizio rappresentato dalla seconda posta di danno è stata quantificata in circa 16,2 mila euro per energie inutilmente sottratte alle altre funzioni e incombenti di lavoro senza che via stato il corrispondente arricchimento per l’amministrazione provinciale. Il danno erariale complessivo è stato, pertanto, quantificato dal PM contabile in circa complessivi 20 mila euro.
La scelta del dirigente
La dirigente ha chiesto di definizione del giudizio con rito abbreviato, ex art. 130D.Lgs. n. 174/2016, mediante il pagamento di una somma pari al 50% dell’importo oggetto di contestazione, e quindi per una somma totale di circa 10 mila euro. Nel caso in cui non dovesse essere accertato l’accoglimento da parte del Collegio dell’istanza, ossia nel caso in cui il processo dovesse proseguire con il rito ordinario, la difesa ha precisato le conclusioni di merito, deducendo l’infondatezza della domanda nei suoi confronti, e chiedendo la propria assoluzione. La Procura ha accettato la definizione agevolata ed accolto il rito abbreviato, disponendo il versamento della somma entro 20 giorni, cosa che nel caso di specie è avvenuta nei tempi previsti.
La sentenza del Collegio contabile
Secondo il Collegio contabile, stante il versamento disposto dalla convenuta, nulla osta alla definizione del giudizio di responsabilità nelle forme del rito alternativo a quello ordinario, fermo restando le conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime, identificabili nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado. In merito alle spese del giudizio il Collegio reputa che il provvedimento definitorio del rito abbreviato non possa non essere sostanzialmente che un provvedimento di merito, che per l’appunto “definisce il giudizio”, atteso che la formula dell’estinzione del giudizio mal si concilierebbe con la valutazione delle spese sulla base del criterio della soccombenza virtuale demandata al Giudice dal comma 8 dell’art. 130 del Codice di giustizia contabile. Entrando nel merito della vicenda, seppur sinteticamente, sia in base alla prospettazione della Procura che alla stregua degli elementi acquisiti, che la proposta del dirigente di definizione agevolata del giudizio mediante il pagamento di una somma pari al 50% di quella richiestale dalla Procura nell’atto di citazione, e da erogarsi in favore della Provincia Autonoma di Trento, può essere definita congrua in applicazione dei parametri indicati dall’art. 130 del Codice di Giustizia Contabile, ossia sulla “gravità della condotta” e “l’entità del danno contestato” con riferimento alla concreta fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta in giudizio (ossia per spese inutilmente sopportate per il concorso oltre al danno da disservizio), della quale ha quindi ritenuto il fondamento, in assenza di elementi che potessero consentire una piena assoluzione della convenuta.
Il dirigente è quindi stato condannato alle spese del giudizio contabile in ragione della sua soccombenza.

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