03/10/2019 – Cartello nel parcheggio senza imposta 

Cartello nel parcheggio senza imposta 
di Massimo Romeo – Il Sole 24 Ore – 02 Ottobre 2019
Non sono soggetti all’ imposta sulla pubblicità i cartelli collocati nel parcheggio attiguo al bar in quanto non svolgono una funzione pubblicitaria, non rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti, ma solo a coloro che sono già entrati nel parcheggio. Lo afferma la sentenza della Ctr Lombardia n. 3602/2019 del 25 settembre 2019. La questione controversa concerneva l’ impugnazione di un avviso di accertamento per l’ imposta sulla pubblicità relativo a segnali con la dicitura «parcheggio riservato ai clienti…»nelle immediate adiacenze del parcheggio del bar. La Ctr ha rammentato quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza 8616/2014: «I cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte.
Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico reclamistica». Nel caso in esame, i cartelli risultano però collocati nel parcheggio attiguo al bar e, di conseguenza, non svolgono una funzione pubblicitaria. Funzione che viene svolta dalle insegne del bar collocate sull’ edificio attiguo, che hanno dimensioni e visibilità maggiori e coprono lo stesso ambito di visuale.
A ciò si aggiunge il fatto che i cartelli di parcheggio sono rivolti verso il parcheggio e non sono visibili dalla strada; quindi non sono rivolti a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti, ma solo a chi è già entrato nel parcheggio e quindi ha già deciso di fermarsi nel locale. Conclude il Collegio che i cartelli non rientrano tra quelli soggetti ad autorizzazione comunale: essi indicano solo il proprietario dei suoli e la destinazione a servizio della sua attività, con la conseguenza che rientrano nelle facoltà del proprietario al pari dei cartelli di «proprietà privata» o «divieto di accesso», garantendo l’ ordinato uso comune di sedimi che appaiono privati e condominiali.

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