03/09/2020 – RUP nella Commissione di gara: non c’è uniformità tra i Tar

RUP nella Commissione di gara: non c’è uniformità tra i Tar
AGEL 2 settembre 2020, di Salvatore Dettori
TAR Lombardia, sez. Brescia, 24.07.2020 n. 572. TAR Puglia, Lecce, sez. III del 24.08.2020 n. 949
 
Le sentenze del TAR Lombardia, sez. Brescia, e del TAR Puglia, Lecce, sez. III, affrontano, in maniera opposta, la questione della possibilità per il RUP di far parte della Commissione di gara.
La sezione di Brescia del Tribunale Amministrativo della Lombardia, con la sentenza 24.07.2020 n. 572, infatti,  stabilisce l’impossibilità del RUP di far parte della Commissione se ha firmato gli atti di gara.
In particolare, secondo i giudici amministrativi lombardi, a norma dell’articolo 77, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, «La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura». Dunque, in linea di principio non vi è incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione, dovendosi avere riguardo piuttosto al ruolo che in concreto il RUP ha svolto nella predisposizione degli atti di gara
Nel caso in cui il RUP abbia firmato gli atti contenenti la disciplina di gara, spiegano gli stessi giudici,ricorre, però, la diversa ipotesi di incompatibilità prevista dalla prima parte del precitato comma 4 dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale «I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta», con la conseguenza che in tale caso il RUP non può far parte della Commissione di gara.
Di contrario avviso la sezione di Lecce del Tribunale amministrativo della Puglia che, con la sentenza 24.08.2020 n. 949, sancisce che spetta all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara,
Spiegano, invero, i giudici amministrativi salentini che alla stregua dell’interpretazione giurisprudenziale preferibile dell’art. 77, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che esclude ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni e rimette all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il R.U.P. possa legittimamente far parte della commissione gara, deve ritenersi che il R.U.P. possa essere nominato membro della Commissione di gara, salva la prova di concreti ed effettivi condizionamenti (sul piano pratico); prova che non può desumersi ex se dalla mera commistione di funzioni svolte dallo stesso soggetto nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione.

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