03/09/2020 – Espropriazione per pubblica utilità: il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un terreno poi restituito dalla P.A. può essere liquidato equitativamente

Espropriazione per pubblica utilità: il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un terreno poi restituito dalla P.A. può essere liquidato equitativamente
 
L’art. 42-bis, comma 3, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)»], là dove prevede che «[p]er il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma», si applica solo nell’ipotesi di acquisizione sanante. Pertanto, allorché sia richiesto il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un terreno poi restituito dall’Amministrazione all’avente diritto, il giudice, in mancanza di specifica prova del pregiudizio da mancato godimento, può disporne la liquidazione secondo equità, alla luce dell’estensione, della durata dell’occupazione e del precedente utilizzo del terreno stesso, preferibilmente quantificando l’importo nel suo preciso ammontare (riforma in parte TAR Abruzzo, sent. n. 491/2017).

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