03/09/2020 – Anonimato nelle prove concorsuali: Anac ribadisce la necessaria indicazione anche nei “Ptpct”

Anonimato nelle prove concorsuali: Anac ribadisce la necessaria indicazione anche nei “Ptpct”
02Set, 2020 by Redazione
 
 
L’Anac, nella Delibera n. 592/2020, ha pronunciato una massima secondo cui le P.A devono prevedere nel proprio “Piano triennale anticorruzione e trasparenza” (“Ptpct”) una regolamentazione dello svolgimento delle fasi delle procedure di reclutamento del personale con particolare attenzione all’applicabilità della regola dell’anonimato alla correzione degli elaborati.
Come puntualizzato anche dal Consiglio di Stato, la regola dell’anonimato degli elaborati delle prove scritte costituisce il diretto portato dei Principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
La Delibera nasce dalla segnalazione relativa a presunte irregolarità nel corso dello svolgimento della prova scritta della selezione pubblica per il reclutamento di 4 Agenti di Polizia municipale con contratto a tempo determinato indetta da un Ente Locale. I candidati, su richiesta della Commissione, avrebbero apposto il proprio nome e cognome sui fogli consegnati per lo svolgimento della prova, mettendo quindi a conoscenza della propria identità i membri della Commissione all’atto della correzione.
I Consiglieri di minoranza dell’Ente Locale avevano segnalato al Segretario generale, anche in qualità di Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, la possibile illegittimità della procedura concorsuale per mancato rispetto della regola dell’anonimato nella correzione delle prove.
Il Segretario generale ha richiesto chiarimenti sui fatti segnalati al Presidente della Commissione.
Secondo l’Autorità, nel caso di specie, nella condotta tenuta dal “Rpct” non si ravvisano i presupposti per la configurazione di una responsabilità dirigenziale o disciplinare secondo l’art. 1, comma 12, della Legge n. 190/2012, poiché l’area di rischio in cui si sono verificati i fatti segnalati è stata inserita nel “Piano triennale Anticorruzione” e il Responsabile ha vigilato riscontrando la segnalazione ricevuta ed effettuando le opportune verifiche. Tuttavia, in conformità alle disposizioni recate dall’art. 1, commi 7, 9 lett. c) e 10, della Legge n. 190/2012, e come chiarito anche nella Delibera dell’Autorità n. 840/2018, la questione avrebbe dovuto essere portata all’attenzione dell’Organo di indirizzo politico (Sindaco, Giunta) e del Responsabile del Settore, il quale è preposto alla gestione delle procedure di reclutamento del personale.
Anac conclude con la raccomandazione di provvedere all’integrazione del “Piano Anticorruzione” elaborando, in sinergia con il Responsabile dell’area competente per la gestione delle procedure di reclutamento del personale, misure di prevenzione della corruzione più stringenti finalizzate a regolamentare le fasi di svolgimento delle procedure selettive, con particolare attenzione alla necessità di mantenere l’anonimato degli elaborati delle prove scritte fino all’avvenuta correzione.

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