03/08/2020 – Quesito: Organizzazione di una “riffa” – autorizzazione e sanzioni.

Quesito: Organizzazione di una “riffa” – autorizzazione e sanzioni.
da MICHELE PEZZULLO – 30 LUGLIO 2020  
 
Domanda:
gent. mo Comandante, nel mio Comune una associazione onlus vuole organizzare una “riffa” nella piazza principale senza richiedere alcuna autorizzazione, ritenendo che sia del tutto libera. Vi chiedo di voler chiarire i seguenti punti:
– gli organizzatori quale autorizzazione devono richiedere;
– qual è la normativa di riferimento;
– in caso di mancata autorizzazione, come dobbiamo procedere.
Vi ringrazio per i chiarimenti che ci vorrete dare e invio cordiali saluti
Il Responsabile del Comando di P. M. di C. d. C. (NA)
 
Risposta:
Per la manifestazione di sorte, meglio nota come “riffa”, si seguono le disposizioni del DPR 430/2001; ai sensi dell’art 14, comma 1, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della riffa occorre inviare una comunicazione al Comune ove si deve effettuare la manifestazione. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
  • Per le lotterie si deve inviare il regolamento con indicazione della natura dei premi e quantità, il prezzo del biglietto, il luogo di esposizione dei premi, il luogo e data di estrazione, nonché di consegna dei premi vinti.
  • Per le tombole, invece, occorre inviare il regolamento con i premi ed il prezzo di ciascuna cartella; l’attestazione del versamento della cauzione, pari al valore dei premi. La cauzione è versata a favore del comune ove si estrae la tombola.
Infine, ai sensi del comma 3, per i banchi di beneficenza o le pesche, l’organizzatore dovrà indicare nella comunicazione il numero dei biglietti che sono stati emessi ed il prezzo di ciascuno.
In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza, in assenza di titolo abilitativo si applica la sanzione stabilità dal R. D. L. (Regio decreto legge) 19.10.1938, n. 1933, art. 113-bis, comma 1, sanzione pecuniaria da € 1.032,00 a € 10.329,00 con pmr di € 2.064,00, con proventi al Comune.
Ai sensi del successivo comma 3, chi in qualsiasi modo reclamizza al pubblico la manifestazione indicata al comma 1, è punito con sanzione amministrativa da     € 309,00 a €  3.098,00 con pmr di € 618,00. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.
Infine, ai sensi del comma 4, il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro, relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 con pmr di € 308,00.
Comandante a. r. Dr. Michele Pezzullo

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