03/08/2019 – Consigli, sedute valide – se la pubblicazione non è pubblicata nell’albo – L’obbligo di legge è limitato alle delibere e alle determinazioni dirigenziali

Consigli, sedute valide – se la pubblicazione non è pubblicata nell’albo – L’obbligo di legge è limitato alle delibere e alle determinazioni dirigenziali

Italia Oggi – 02 Agosto 2019

 
 
Può considerarsi nulla una seduta di consiglio comunale per mancato rispetto della normativa in materia di pubblicazione all’ albo dell’ avviso di convocazione del consiglio?
L’ art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, recante norme per l’ eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».
Per gli enti locali, l’ art. 124 del decreto legislativo n. 267/00 dispone l’ obbligo della pubblicazione delle deliberazioni all’ albo pretorio (ora sito istituzionale) dell’ ente, per quindici giorni consecutivi, mentre, l’ articolo 38, comma 7, del medesimo decreto legislativo stabilisce che le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. Il decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, disponendo il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha rafforzato, in particolare, a fini conoscitivi, l’ esigenza di pubblicità degli atti.
Fermo restando che l’ obbligo di legge con valore di pubblicità legale è limitato alla pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali (Consiglio di stato n. 1370 del 15 marzo 2006), la pubblicazione all’ albo delle convocazioni con l’ esatta indicazione dell’ ordine del giorno, come prevista dalla normativa locale, scaturisce oltre che per la necessità di trasparenza e diffusione delle informazioni, anche per consentire l’ effettiva partecipazione del pubblico alle sedute di consiglio che non siano segrete.
La mancata pubblicazione all’ albo della seduta, pur avendo potenzialmente impedito ad una parte della cittadinanza di assistere alla riunione di consiglio, non può certo avere l’ effetto di inficiarne i lavori.

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