03/08/2019 – Certificazioni antimafia rilasciate entro 30 giorni 

Certificazioni antimafia rilasciate entro 30 giorni 

Italia Oggi – 02 Agosto 2019
 
Al via la semplificazione delle certificazioni antimafia, rilasciabile entro 30 giorni; due fasi: prima la liberatoria provvisoria (anche per imprese non censite) poi l’ emissione del provvedimento Sono questi alcuni degli elementi contenuti nel decreto del ministero dell’ interno del 15 luglio 2019 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’ accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019.
Il provvedimento attua l’ art. 4-ter comma 9, del decreto-legge n. 32 (Sblocca cantieri) convertito dalla legge 55/2019 e individua per la cosiddetta «emergenza Gran Sasso» le speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Il primo articolo si occupa della messa in sicurezza dell’ acquifero del Gran Sasso, il commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contrattili lavori, servizi e forniture e, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’ appartenenza all’ Unione europea, ai fini della prevenzione dell’ infiltrazione della criminalità organizzata nella realizzazione degli interventi stabilisce che il prefetto dell’ Aquila provveda, in deroga, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia in favore degli operatori economici interessati parti contrattuali degli affidamenti.
Il prefetto potrà anche esercitare in via esclusiva anche i poteri di accesso e accertamento previsti dall’ art. 93 del codice antimafia. Nel provvedimento si prevede anche che per gli operatori economici iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del governo, oppure nell’ anagrafe antimafia degli esecutori l’ iscrizione «tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia».
Sarà poi il commissario straordinario a comunicare al prefetto la conclusione o l’ approvazione del contratto avvenuta durante il periodo di validità dell’ iscrizione. Altra norma di interesse è contenuta all’ articolo 3 del decreto dove si stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’ art. 88 del Codice antimafia e dal Dpcm 193/2014, «il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (di seguito, Bdna) anche quando l’ accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito».
Si disciplina, inoltre, il rilascio dell’ informazione antimafia articolata in due fasi: prima l’ emissione di una «liberatoria provvisoria», poi l’ emissione del provvedimento conclusivo del procedimento. Con la prima si possono stipulare i contratti; se poi, all’ esito delle verifiche sul soggetto non censito, dovessero emergere risultanze negative si verifica l’ attualità dell’ iscrizione e si accertano i tentativi di infiltrazione mafiosa. Entro i 30 giorni successivi sarà il prefetto a emettere l’ informazione liberatoria (se non sono confermate le iscrizioni o i tentativi).

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