03/07/2019 – Vietati i beni voluttuari per i beneficiari del Reddito di cittadinanza

Vietati i beni voluttuari per i beneficiari del Reddito di cittadinanza

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
Il Rdc
Il Reddito di cittadinanza è partito ad aprile ed è destinato ai nuclei familiari possiedono cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno; reddituali e patrimoniali; godimento di beni durevoli; mancanza di misure cautelari personali e di condanne definitive.
L’erogazione del beneficio è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni e all’adesione ad un “percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale”. I servizi sociali entrano in gioco nel caso in cui il Centro per l’impiego (Cpi) ravvisi che nel nucleo familiare siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro.
I servizi si coordinano a livello di Ambito territoriale per la valutazione multidimensionale. I beneficiari sottoscrivono un “Patto per l’inclusione sociale”, in cui sono inclusi sia gli interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo che quelli di contrasto alla povertà.
Nell’ambito del Patto per l’inclusione sociale, i beneficiari offrono la disponibilità per la partecipazione a “progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza”. Le ore settimanali da mettere a disposizione non possono essere inferiori otto, aumentabili fino sedici col consenso di entrambe le parti. Le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti sono rinviate ad apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Ai Comuni spetta anche la verifica dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), con modalità che saranno definite mediante accordo in Conferenza Stato-città. L’esito delle verifiche dovrà essere comunicato all’INPS per il tramite della piattaforma digitale.
Presso il Ministero del lavoro è stato istituito il Sistema informativo del Rdc, nel cui ambito operano due piattaforme digitali: una presso l’ANPAL, per il coordinamento dei Cpi, l’altra presso lo stesso Ministero per il coordinamento dei Comuni. Questi ultimi devono comunicare l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale, l’esito delle verifiche sui requisiti di residenza e di soggiorno, l’attivazione dei progetti a titolarità comunale, gli esiti della valutazione preliminare, le informazioni sui Patti già sottoscritti.
I Comuni e i Cpi inoltre comunicano alle piattaforme le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all’art. 7 entro dieci giorni lavorativi dall’accertamento dell’evento. La mancata comunicazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile. Rimane inoltre attivo il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), istituito dall’art. 24D.Lgs. n. 147 del 2017 in sostituzione del sistema informativo dei servizi sociali e del casellario dell’assistenza.
L’utilizzo della Carta
Col decreto 19 aprile 2019, al fine di favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari del Rdc, il Ministero del lavoro ha elencato le spese che non possono essere soddisfatte tramite la “Carta Rdc” e la “Carta acquisti”. Il riferimento normativo è l’art. 5, comma 6, D.L. n. 4 del 2019, secondo cui il beneficio economico correlato al Rdc è erogato attraverso l’apposita Carta la cui emissione, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’art. 81, comma 35, lett. b), D.L. n. 112 del 2008, relativo alla “Carta acquisti”.
Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la Carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
Il decreto in particolare elenca le esigenze che i beneficiari del Rdc non possono soddisfare con le due Carte, che riguardano i giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità ma anche l’acquisto, il noleggio e il leasing di navi e imbarcazioni da diporto e servizi portuali, le armi, il materiale pornografico e beni e servizi per adulti, i servizi finanziari e creditizi, quelli di trasferimento di denaro e assicurativi, gli articoli di gioielleria e di pellicceria, gli acquisti presso gallerie d’arte e affini e in club privati.
A questi divieti si associa l’impedimento per il gestore del servizio di consentire l’utilizzo della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi sopra elencati, rinviando ad apposito atto aggiuntivo al contratto di gestione l’individuazione dei “merchant category code” (MCC) da disabilitare. Il MCC è un codice merceologico utilizzato dai circuiti di pagamento internazionali per riconoscere la tipologia di beni e servizi forniti. Viene inoltre inibito l’utilizzo della Carta Rdc all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.
La Carta Rdc è una card di pagamento elettronica prepagata, emessa da PostePay, attraverso la quale viene erogato il beneficio economico riconosciuto a titolo di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. La Carta, oltre all’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi commerciali in Italia convenzionati col circuito MasterCard che rientrano nelle categorie di spesa previste dal decreto e dalla normativa ivi richiamata, consente di effettuare prelievi di contante nei limiti previsti dal decreto stesso ed effettuare un bonifico SEPA/Postagiro mensile in ufficio postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all”intermediario che ha concesso il mutuo stesso.
La Carta Rdc inoltre consente di effettuare prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM) postali e bancari in Italia entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo; effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali convenzionati che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento; pagare le bollette delle utenze di luce e gas presso gli uffici postali; effettuare presso gli uffici postali bonifici SEPA o postagiri mensili in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto