03/06/2019 – Niente spoils system per i sindaci neo-eletti

L’insediamento non fa scattare alcun potere di rivedere i vertici dei comuni 

Niente spoils system per i sindaci neo-eletti

di Luigi Oliveri
Niente spoils system per i sindaci neo-eletti, al di fuori dei casi espressamente consentiti e regolati dal Tuel. L’insediamento dei nuovi primi cittadini non fa scattare alcun potere di rivedere da zero i vertici delle strutture amministrative che compongono gli enti: i dirigenti ove esistono le qualifiche dirigenziali, i responsabili di servizio ove il vertice è rappresentato dai funzionari di categoria D. I nuovi sindaci possono incaricare, sulla base del nuovo mandato, esclusivamente alcune tipologie di dipendenti.
In primo luogo, ma solo per i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, i direttori generali esterni, il cui incarico, ai sensi dell’articolo 108 del Tuel scade col mandato sindacale. Le funzioni di direttore generale, comunque, possono essere assegnate anche al segretario comunale.
Decadono col sindaco uscente e, quindi, possono essere oggetto di nuovi incarichi, quelli in staff, disciplinati dall’articolo 90 del dlgs 267/2000.
In terzo luogo, i sindaci possono, ricorrendo i presupposti previsti dall’articolo 19, comma 6 del dlgs 165/2001, incaricare dirigenti o funzionari ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, poiché la durata di questi incarichi è connessa col mandato del sindaco. La Corte di cassazione con la sentenza 13 gennaio 2014, n. 478 ha indicato che gli incarichi ai sensi dell’articolo 110 possono anche travalicare il mandato sindacale, visto che, secondo gli Ermellini, debbono avere una durata minima di tre anni, se conferiti dal sindaco uscente due anni o un anno prima della sua scadenza. Tuttavia, questa sentenza appare affetta da un irrimediabile vizio, per violazione plateale della chiara previsione contenuta nell’articolo 110 del Tuel.
Infine, il neo sindaco ha la possibilità di incaricare un nuovo segretario comunale, ma deve esercitarla tra i 60 e i 120 giorni successivi alla propria elezione.
Nessun’altra previsione di legge permette ai nuovi sindaci di connettere al loro nuovo mandato gli incarichi ai dirigenti e ai responsabili di servizio di ruolo.
La durata degli incarichi conferiti ai dirigenti di ruolo, in applicazione dell’articolo 19 del dlgs 165/2001 è minimo di due anni. Ma, tale durata è da computare ad anno intero, non a frazioni di anno, perché deve essere strettamente connessa alla gestione finanziaria e degli obiettivi, che è organizzata ad anno solare.
Lo stesso vale per i funzionari incaricati come responsabili di servizio aventi funzioni dirigenziali ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del Testo unico sugli enti locali. Negli enti privi di dirigenti a detti responsabili di servizio non si applica la previsione della durata massima triennale degli incarichi, che il Ccnl 21.5.2018 riferisce esclusivamente ai funzionari incaricati nell’area delle posizioni organizzative operanti negli enti con dirigenti. Nei comuni privi di qualifiche dirigenziali la durata dell’incarico dei responsabili di servizio è fissata direttamente dai provvedimenti di nomina, ai quali, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Ccnl 21.5.2018, si riconnette automaticamente l’incarico di posizione organizzativa.
L’evento delle elezioni non conferisce ai sindaci il potere di riattribuire gli incarichi di vertice. Se così fosse, allora si ammetterebbe negli enti locali uno spoils system senza alcun controllo, che riconnetterebbe automaticamente la decadenza degli incarichi di vertice al mandato elettorale, in plateale contrasto con l’estesissima giurisprudenza della Consulta che a partire dal 2007 ha accertato l’illegittimità costituzionale delle leggi, statali e regionali, che facciano coincidere la durata degli incarichi dirigenziali di natura gestionale con quella del mandato elettivo.
Di fatto, sono molto diffusi regolamenti comunali sull’organizzazione dei servizi, i quali hanno in effetti riconnesso la scadenza degli incarichi a dirigenti e responsabili di servizio al mandato elettorale, ma ovviamente, sulla base di una doverosa interpretazione ed applicazione delle norme costituzionalmente orientata, tali regolamenti sono da considerare in contrasto con la Costituzione e debbono essere necessariamente disapplicati.

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