03/06/2019 – Fideiussione ad associazione sportiva – fattispecie foriera di possibili danni erariali

Fideiussione ad associazione sportiva – fattispecie foriera di possibili danni erariali

È inammissibile la richiesta di parere relativa al prolungamento di una fideiussione a prima richiesta rilasciata dal Comune in favore di un’Associazione sportiva al fine di consentirle di realizzare una serie di interventi edilizi concordati al momento del rilascio della concessione della piscina comunale, la quale consista concretamente in un avallo della legittimità dell’operazione negoziale.
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SEGUE Corte dei conti Liguria n. 53/2019
Deliberazione n. 53/2019/PAR
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
                  
Dott. Alessandro BENIGNI                            Consigliere Relatore
Dott. Carmelina ADDESSO                           Primo Referendario
Dott. Giovanni DALLA PRIA                          Referendario
 
nelle camere di consiglio del 4 aprile e del 18 aprile 2019, ha assunto la seguente
 
DELIBERAZIONE
 
vista la lett. prot. n. 3674 del 28 marzo 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Sori (GE) ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 2 febbraio 2019 nell’interesse dello stesso Comune, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
vista l’ordinanza presidenziale n. 16/2019, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;
udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;
FATTO
Con istanza del 28 marzo 2019, trasmessa in pari data dal Consiglio delle Autonomie locali  ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 29 marzo 2019 con il n. 0002429 – 29.03.2018 – SC _ LIG – T85 – A, il Comune di Sori ha inviato una richiesta di parere relativa alla complessa vicenda che ha riguardato la concessione della piscina comunale all’Associazione “Rari Nantes Sori” e la successiva fideiussione a prima richiesta rilasciata dal Comune in favore dell’Istituto di Credito Sportivo, a copertura di un mutuo di € 1.420.000=, in favore dell’ Associazione medesima al fine di consentirle di realizzare una serie di interventi edilizi concordati al momento del rilascio della concessione.
In particolare, l’Ente chiede di sapere se la normativa attuale consenta di sostenere il prolungamento della fideiussione prestata, al fine di evitare l’escussione della somma di € 212.498,20=
DIRITTO
1.   Sull’ammissibilità della richiesta di parere
La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Sotto il profilo oggettivo, occorre ricordare come l’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia prevista solamente per l’interpretazione di norme giuridiche a fattispecie generali nella materia della contabilità pubblica.
Ciò non può dirsi nel caso in esame, in cui, in sostanza, si chiede di attestare l’eventuale legittimità di una concreta operazione negoziale atipica, costituita dalla fideiussione “a prima richiesta”, potenzialmente in grado, se escussa, di pregiudicare gli equilibri di bilancio del Comune richiedente, con possibili esiti di dissesto finanziario e conseguenti ipotesi di responsabilità amministrativo – contabile dei funzionari che l’abbiano avallata; tale operazione, peraltro, era, alla data di invio della richiesta di parere già venuta all’ attenzione del magistrato istruttore in sede di controllo finanziario sui bilanci del medesimo; pertanto un’eventuale decisione nel merito non potrebbe che incidere sull’istruttoria creando quella commistione e sovrapposizione con altri procedimenti già in essere (di natura civilistica, penale, ammnistrativa e giuscontabile) ostativa all’esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni Regionali di Controllo.
Del resto, la circostanza che la richiesta di parere abbia la funzione concreta di precostituire una causa di esonero da responsabilità, è evincibile dalla stessa prospettazione del Comune, allorquando dichiara di dubitare «della completa legittimità di questi atti a garanzia delle obbligazioni contratte dal concessionario, tutti ovviamente adottati nel corso di precedenti mandati ammnistrativi»
Pertanto, in conseguenza di tali considerazioni, il Collegio ritiene di non potersi pronunciare, essendo in presenza di una fattispecie foriera di possibili danni erariali.
                                           
 
                                           P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Sori.
DISPONE
la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Sori;
la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sul sito web della Sezione.
Così deliberato in Genova nelle camere di consiglio del 4 aprile e del 18 aprile 2019.
Il Magistrato estensore                                                 Il Presidente
(Alessandro  Benigni)                                                           (Fabio Viola)
 
Depositato in segreteria il 23 maggio 2019
Per il Funzionario preposto
(Dott.ssa Cinzia Camera)

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