03/05/2019 – Partecipate: solo in casi eccezionali l’alienazione delle quote senza gare

Partecipate: solo in casi eccezionali l’alienazione delle quote senza gare

 02/05/2019 Società Partecipate

In testo unico sulle società a partecipazione pubblica regolamenta la cessazione delle partecipazioni con l’articolo 10, comma 2, DLgs 175/2016, attraverso procedure competitive che si attivano rispettando i “principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione”. L’alienazione può avvenire solo in casi eccezionali “mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente”, se “a seguito di deliberazione motivata (…) che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita”. Sussiste in ogni caso il diritto di prelazione dei soci, ove previsto dalla legge o dallo statuto.

La regola per la gara a evidenza pubblica per la vendita di partecipazioni ha quindi una deroga a carattere eccezionale, come confermato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che in merito ha aderito a un’interpretazione restrittiva. L’Antitrust lo ha infatti espresso con il parare 5246/2019, in base all’articolo 5, comma 3, DLgs 175/2016, in merito ad un caso avvenuto in veneto.

Una delibera consiliare di un comune veneto ha conferito alcune quote di società partecipata in una new.co, società interamente partecipata da un vicino comune, in previdenza della “scalata” in cui si prevedeva da parte della stessa new.co l’acquisizione di ulteriori asset societari, tramite l’esercizio del diritto di prelazione. La complessa operazione societaria che puntava all’obiettivo di un incremento dei margini di sviluppo e crescita (relativi alla vendita di gas e di energia elettrica), grazie all’operatività di questa new.co, e per mezzo dell’acquisto di nuovi clienti sul territorio.

L’esame della delibera comunale ha visto pronunciarsi anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) con un parere negativo riguardo la cessione societario da parte dell’ente, basato soprattutto sull’alienazione della quota, disposta senza gara. Il parere si esprime chiaramente affermando che “si configura in sostanza come una vera e propria cessione di un asset pubblico () senza esperimento di alcuna procedura a evidenza pubblica a un soggetto () nel quale un’impresa terza () detiene una quota significativa del capitale.” Per l’Antitrust non importa che il passaggio della partecipazione abbia luogo a favore di un’altra società in mano pubblica (senza passare in realtà le quote sul mercato), permanendo di fatto nell’orbita del sistema amministrativo della PA. Anche se le condizioni sono queste, l’Autorità conferma che la cessione deve avvenire per mezzo di gara, al fine di valorizzare in modo più efficace i beni pubblici da alienare, in quanto patrimoni collettivi. Pone anche l’attenzione sul fatto che la norma “ammette l’alienazione per assegnazione diretta solo per casi eccezionali, che l’ente locale deve motivare dando analiticamente atto della convenienza economica dell’ operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita”. Al contrario, nel caso in oggetto non si sono verificate né gara pubblica, né un’indagine di mercato sul valore della quota, ma si è attuata solo una verifica sommaria. Oltre a quanto detto, l’Autorità ha sollevato il dubbio che l’attività di approvvigionamento, produzione e vendita di gas ed energia elettrica possa ritenersi compatibile con le finalità ” dell’ente stesso. L’ente sarà pertanto costretto a riesaminare l’operazione, e replicare alla nota dell’Autorità, pronto a presentare ricorso se i chiarimenti non saranno ritenuti idonei.

Articolo di Gianluca Galli

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