04/05/2019 – Gara, soccorso istruttorio per l’offerta difforme 

Gara, soccorso istruttorio per l’offerta difforme 

Italia Oggi – 03 Maggio 2019

QUI la sentenza del Consiglio di Stato 29 aprile 2019 n. 2720

Se in una gara d’ appalto l’ impresa formula l’offerta in conformità a un facsimile predisposto dalla stazione appaltante, ma difforme dal disciplinare di gara, non può essere esclusa; eventuali difformità rispetto al disciplinare di gara sono sanabili con il soccorso istruttorio. Lo ha affermato il Consiglio di stato sezione quinta, con la sentenza del 29 aprile 2019 n. 2720. La questione rimessa ai giudici di secondo grado riguardava l’ offerta economica del concorrente per la quale il disciplinare di gara presupponeva fossero rese, secondo un facsimile, una serie di dichiarazioni da parte dell’ offerente. In realtà esistevano alcune incongruenze tra il modello di offerta predisposto dalla stazione appaltante e gli obblighi dichiarativi previsti dalla lex specialis di gara.

Dopo la pronuncia di primo grado, che aveva comunque legittimato la non esclusione dell’ offerente, in appello veniva chiesto se l’ utilizzo dei moduli predisposti dalla stazione appaltante potesse giustificare l’ erronea formulazione dell’ offerta e se le omissioni dell’ offerta integrassero la violazione dell’ art. 94, comma 1, lett. a), del codice appalti e quindi non potessero essere suscettibili di soccorso istruttorio. La sentenza ha precisato che per giurisprudenza consolidata, il principio del favor partecipationis, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche, ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio.

Ciò premesso, però, il Consiglio di stato ha spiegato che l’ esigenza di apprestare tutela all’ affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’ impresa che abbia compilato l’ offerta in conformità al facsimile, perché eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare possono costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio). La ragione di questa impostazione risiede nel fatto che nessun addebito poteva essere contestato all’ impresa per essere stata indotta in errore, all’ atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda.

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