03/05/2019 – I proventi delle multe non vanno a finanziare il lavoro straordinario del personale

I proventi delle multe non vanno a finanziare il lavoro straordinario del personale

di Carmelo Battaglia e Domenico D’Agostino

QUI Sezione delle autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG

Pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 334/2018/QMIG, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, ha enunciato alcuni principi di diritto, a tenore dei quali la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada – che gli Enti possono destinare, ai sensi dell’articolo 208, Dls 285/1992, al “Fondo risorse decentrate”, per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale – non può essere utilizzata ad integrazione del Fondo per il lavoro straordinario.

Detti proventi, infatti, sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’articolo 23, comma 2, Dls 75/2017, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei citati progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. Inoltre, ai fini del rispetto dell’articolo 23, comma 2, del citato Dlgs 75/2017, l’ammontare del Fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali, allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa.

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