03/05/2019 – Convenzione con associazione di volontariato per lo svolgimento dell’attività di controllo e rilascio delle autorizzazioni temporanee di occupazione del suolo in occasione del mercato domenicale

Convenzione con associazione di volontariato per lo svolgimento dell’attività di controllo e rilascio delle autorizzazioni temporanee di occupazione del suolo in occasione del mercato domenicale

Il Comune intende convenzionarsi con una associazione di volontariato per lo svolgimento dell’attività di controllo e rilascio delle autorizzazioni temporanee di occupazione del suolo in occasione del mercato domenicale. Si chiede se ciò sia legittimo ed, in particolare, se sia possibile nominare il rappresentante legale dell’associazione o un suo delegato quale “agente contabile esterno” addetto alla riscossione del canone di occupazione spazi temporaneo per le piazzole del mercato e, eventualmente, con che modalità debba essere formalizzato il vincolo contrattuale intercorrente fra il Comune e l’Associazione.

a cura di Angelina Iannaccone

La prima parte del quesito ha ad oggetto la legittimità di un’eventuale convenzione, da stipulare con un’associazione di volontariato, con la quale conferire alla medesima la concessione per le autorizzazioni temporanee di occupazione di suolo pubblico e di connessa riscossione del canone. In altri termini, si chiede di sapere se sia legittimo conferire, in favore di un’associazione di volontariato, la concessione ora delineata.

Al fine di poter rettamente rispondere a tale domanda, occorre principiare dalla nozione di “operatore economico”, cioè dalla nozione di soggetto comunitariamente legittimato ad essere destinatario di appalti e concessioni pubbliche. Orbene, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera “p”, del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per “operatore economico” si intende “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. E’ stata volutamente grassettato il riferimento concettual-normativo, che afferisce alla concreta fattispecie dedotta in quesito. Da tale riferimento, è ben facile evincere che nella nozione di operatore economico possono ben rientrare anche le associazioni di volontariato. Ed, infatti, la più recente giurisprudenza ha sempre affermato la piena legittimazione delle associazioni di volontariato a partecipare alle gare pubbliche. In tal senso, il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 116 del 15 gennaio 2016, ha rilevato che, “alla luce delle direttive comunitarie e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23 dicembre 2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa”. Quindi, è fuor di dubbio che le associazioni di volontariato possono partecipare alle pubbliche gare ed essere destinatarie di appalti e concessioni pubbliche. Per quanto concerne la concreta fattispecie, occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo settore), “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione, è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari”. In altri termini, ai fini della stipula della convenzione, l’associazione deve essere individuata attraverso lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, come comprovato dal successivo comma 3-bis, ove si prevedono, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, puntuali obblighi di pubblicazione degli atti della procedura.

Quindi: è possibile conferire attraverso la stipula di una convenzione, in favore di un’associazione di volontariato, previa procedura di evidenza pubblica, la concessione avente ad oggetto le autorizzazioni temporanee di occupazione di suolo pubblico e la connessa riscossione del canone (in occasione del mercato domenicale). Ovviamente, l’associazione di volontariato deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In particolare, il requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali (art. 53).

Nella seconda parte del quesito, si chiede di sapere se sia possibile nominare il rappresentante legale dell’associazione o un suo delegato quale “agente contabile esterno” addetto alla riscossione del canone di occupazione spazi temporaneo per le piazzole del mercato. La risposta è positiva. Infatti, la giurisprudenza ben evidenzia che il soggetto privato concessionario delle attività e funzioni di accertamento e riscossione dei tributi locali è pienamente legittimato (ed obbligato!) ad esercitare le attività medesime, fra le quali rientrano non solo le funzioni di agente contabile, ma anche la legittimazione processuale. Precisamente: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il Comune, in applicazione dell’art. 52D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie” (Cass. civ., Sez. V, n. 6772/2010). Per quanto concerne, poi, il “vincolo contrattuale” è evidente che questo è rappresentato e costituito dalla convenzione.

Ricapitolando: se il Comune intende conferire ad un’associazione di volontariato la concessione, avente ad oggetto le attività prima indicate (rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico; accertamento e riscossione del canone di occupazione, con potestà di agente contabile), deve:

– indire una procedura di evidenza pubblica, diretta ad individuare l’operatore economico in possesso dei previsti requisiti;

– stipulare con l’operatore la convenzione di disciplina delle attività e dei servizi connessi.

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