03/05/2019 – Comuni, assunzioni più libere Premiati i virtuosi. Turnover sganciato dalle cessazioni

Il decreto Crescita lega i reclutamenti al peso della spesa per stipendi sulle entrate correnti 

Comuni, assunzioni più libere

Premiati i virtuosi. Turnover sganciato dalle cessazioni

di Matteo Barbero

Per regioni e comuni virtuosi future assunzioni più libere. La novità è prevista nel decreto crescita (dl n. 34/2019)che punta a sganciare i nuovi reclutamenti dalle cessazioni, misurando l’ampiezza del turnover in base al peso della spesa per il pagamento degli stipendi sulle entrate correnti. In pratica, si potrà assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell’anno precedente, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità.

Quindi, dopo oltre un decennio di vincoli parametrati sui risparmi derivanti dalle cessazioni di personale intervenute negli esercizi precedenti (con un complesso meccanismo di recupero dei «resti» non utilizzati), il legislatore cambia rotta: il budget assunzionale dipenderà esclusivamente dalla sostenibilità delle uscite, misurata in relazione alla capacità finanziaria ordinaria. Chi spende meno in rapporto a quanto incassa potrà assumere di più, chi spende di più (sempre in rapporto alle entrate) avrà margini inferiori.

Sarà un decreto della Funzione pubblica, da adottare di concerto con il Mef e il Viminale e previa intesa in Conferenza, ad individuare le fasce demografiche e i relativi valori soglia per fascia demografica. Gli enti che avranno un rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti sopra soglia dovranno avviare un percorso di graduale riduzione fino al conseguimento del predetto valore soglia, anche applicando un turnover inferiore al 100%.

Peraltro, il decreto attuativo potrà anche individuare le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per coloro che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. Il che lascia comunque aperta la possibilità di far rientrare dalla finestra le vecchie regole appena uscite dalla porta. Le nuove assunzioni, inoltre, saranno consentite a condizione che vi sia coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

La norma precisa, infine, che «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018». Ciò significa che gli enti cui sarà permesso di assumere più personale di quello cessato in precedenza, potranno incrementare il fondo rispetto all’omologa voce di spesa del 2016, mentre gli altri, cui verrà chiesto di contenere la spesa, potrebbero invece vedersi costretti a tagliarlo.

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