03/04/2019 – Subappalti, tetto elevato al 50%

Le principali novità del decreto legge sbloccacantieri, che è in fase di definizione 

Subappalti, tetto elevato al 50%

Contratti con miniconsultazione, soglia a 200 mila

di Andrea Mascolini

Innalzamento al 50% del tetto del subappalto, oggi al 30%; ammesso l’appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione) senza le attuali limitazioni su progetti definitivi approvati entro il 2020; passa a 200 mila (da 150 mila euro) la soglia per gli affidamenti di contratti di lavori con procedura negoziata con consultazione di almeno tre imprese (invece che a 10); qualificazione Soa sulla base dei requisiti tecnici ed economici degli ultimi 15 anni (oggi sono 10); rimane fermo a 40 mila il tetto per gli affidamenti diretti. Sono queste alcune delle principali novità contenute nella bozza del decreto-legge «sblocca cantieri», provvedimento approvato «salvo intese» il 20 marzo scorso. Da indiscrezioni sembrerebbe che su alcuni aspetti si debba ancora trovare un accordo fra Lega e M5S, ma fondamentalmente alcune scelte di fondo sono ampiamente confermate. Ad esempio: il ripristino, per la fase di progettazione, dell’incentivo pari al 2% del valore dell’opera progettata a favore dei tecnici delle pubbliche amministrazioni, come anche l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna nel subappalto, la possibilità di affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie di lavori (ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali dell’opera) sulla base di un progetto definitivo, senza procedere alla redazione del progetto esecutivo. Altre misure che trovano conferma, in quest’ultima bozza, sono quelle sulla nomina del commissari di gara interni alla stazione appaltante e non scelti dall’albo Anac laddove vi sia indisponibilità o disponibilità insufficiente di esperti iscritti presso l’albo tenuto dall’Autorità e la disposizione che prevede il ritorno al regolamento di attuazione, al momento limitatamente ai provvedimenti. Non risulta modificata neanche la norma sull’inversione della verifica dei requisiti e quella sull’obbligo di indicare le modalità per il pagamento diretto del progettista negli appalti integrati. Venendo invece alle novità, un primo elemento di novità è l’ampliamento dell’arco temporale di riferimento per ottenere la qualificazione dalle Soa (società organismi di attestazione) come imprese di costruzioni: il periodo di attività documentabile riferita ai requisiti di capacità tecnica, finanziaria ed economica passa, anche in ragione della crisi del settore, da dieci a quindici anni. Rimanendo al settore dei lavori viene anche spostato da 150 mila a 200 mila il tetto fino al quale si può procedere alla scelta dell’impresa attraverso procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara; rimane invece fermo il limite dei 40 mila euro per gli affidamenti in via diretta. Quindi, soltanto per i lavori, da 40 mila a 200 mila euro si sceglierà l’affidatario con consultazione di almeno tre imprese (altra novità: oggi sono 10) chiamate con procedura negoziata senza bando. Sarà inoltre aperta una nuova “finestra” per potere fare ricorso all’affidamento di contratti di progettazione esecutiva e costruzione (appalti integrati): per progetti approvati entro dicembre 2020 si potrà appaltare (fino a fine 2021) i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. Per il subappalto il testo lascia libere le stazioni appaltanti di definire il limite massimo direttamente nel bando di gara, ma non si potrà superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; viene eliminato l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori. Viene infine chiarito, per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro che l’affidamento di prestazioni a consorziati non configura subappalto. “

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