03/04/2019 – Aree private non aperte all’uso pubblico – segnaletica – codice della strada

Aree private non aperte all’uso pubblico – segnaletica – codice della strada

L’art. 38, comma 10, del Codice della strada prevede che “Nelle aree private non aperte all’uso pubblico l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento” e la violazione a tale obbligo viene sanzionata dall’art. 38, comma 13, del C.d.S.. L’art. 75, comma 2, ultima parte, del Regolamento di esecuzione del C.d.S. dispone che “su tali strade (tutte quelle indicate nella prima parte), se non aperte all’uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.” Costituisce pertanto illecito sanzionabile il comportamento che vede la collocazione, in aree private non aperte all’uso pubblico, di cartelli in materiale plastico, normalmente acquistabili in ferramenta, riportanti il segnale di divieto di sosta accompagnato da scritte varie tipo “Area privata- divieto di sosta”?

a cura di Simone Chiarelli

Come indicato nel quesito, l’art. 38, comma 10D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, disponendo che “Nelle aree private non aperte all’uso pubblico, l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento”, prevede un regime specifico per le aree private nelle quali non sussiste l’obbligo di applicazione della segnaletica previsto dai precedenti commi. Tuttavia l’apposizione di segnaletica non rimane libera ma, ove applicata, dovrà rispettare le disposizioni del regolamento di attuazione in merito a caratteristica, forme e collocazione.

Tale disposizione è richiamata nell’art. 75, comma 2D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: “I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all’uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari”.

Ciò all’evidente scopo di evitare che, anche in aree private, si possano verificare problematiche derivanti dal non corretto utilizzo della segnaletica da parte degli utilizzatori di dette aree e/o strade.

Ciò detto, ne deriva evidentemente l’applicabilità del regime sanzionatorio peraltro espressamente richiamato dal comma 13: “I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (importo aggiornato dall’art. 1, comma 1D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019) ad euro 1.694 (importo aggiornato dall’art. 1, comma 1D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019)” .

Tale regime sanzionatorio si applica pertanto anche nel caso descritto dell’utilizzo di cartelli “simili” a quelli prescritti dal regolamento di attuazione del codice della strada ma non conformi per misura, dimensioni, o altre caratteristiche (compresa segnaletica integrativa).

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