03/03/2018 – Le posizioni organizzative e le alte professionalità nell’ipotesi del nuovo contratto degli enti locali

Le posizioni organizzative e le alte professionalità nell’ipotesi del nuovo contratto degli enti locali

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

L’art. 13 della preintesa del nuovo contratto individua in una unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle alte professionalità era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L’ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, la nomina delle alte professionalità, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall’ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all’impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale.

L’ipotesi del nuovo contratto unisce le citate figure professionali in una unica area delle posizioni organizzative, attribuibili anche in questo caso al solo personale di categoria D e, in mancanza anche ai dipendenti di categoria inferiore, qualora tali categorie contrattuali siano considerate apicali all’interno dell’ente e tali figure siano state nominate titolari della responsabilità del servizio. Proprio in merito alla possibilità di attribuire la posizione organizzativa al personale di categoria C, il successivo art. 17 al comma 3 della preintesa, prevede una specifica deroga qualora ricorrano una delle seguenti condizioni: a) pur in presenza in dotazione organica di personale di categoria D, non vi siano con tale categoria dipendenti in servizio; b) ovvero, anche nel caso alternativo di presenza di personale di categoria D qualora non sia possibile attribuire a tale personale un incarico ad interim per carenza di professionalità adeguata. In una delle due sopra previste ipotesi, il conferimento di incarico di posizione organizzativa alla categoria C può avvenire in presenza dei seguenti presupposti: a) il candidato deve essere in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali; b) la nomina può essere disposta per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D, con possibilità da parte dell’ente anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito, una volta assunto il personale di categoria D.

La nuova regolamentazione da parte dell’ente

Le disposizioni di cui all’art. 14 dell’ipotesi di accordo stabilisce i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:

• sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

• ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Negli enti con dirigenza, acquistano rilievo nella graduazione degli importi anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

• nell’atto di conferimento di tali incarichi gli enti devono tenere conto: a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; b) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D; c) è possibile la revoca di tali incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, dovranno essere acquisite in contraddittorio con il dipendente le sue valutazioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.

Fino alla definizione delle procedure e dei relativi criteri generali, il conferimento delle posizioni organizzative ancora in atto, possono essere prorogate fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative.

La struttura economica

Le disposizioni di cui all’art. 15 dell’ipotesi di contratto, entrano nel merito della retribuzione di posizione e di risultato dell’area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall’ente, è la seguente:

• l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità (in precedenza per le posizioni organizzative l’importo oscillava da un minimo € 5.164,57 ed un massimo di € 12.911,42; mentre per le alte professionalità il valore era data da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000);

• l’importo della retribuzione di posizione del personale di categoria C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;

• nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.

La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:

• viene destinata una quota non inferiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo massimo del 30% della retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 20 deve essere assicurata per la retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 80 deve essere attribuita per la retribuzione di risultato (importo questo che corrisponde rispetto al contratto precedente al 25% della retribuzione di posizione essendo 20/80=25%);

• per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l’attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa, aumentando per tutta la durata dell’incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Ipotesi di CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto